Provvigioni agente, storno lecito se pattuito il netto sconti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26190 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ambito di applicazione oggettivo del sesto comma dell’art. 1748 c.c. è circoscritto alle vicende relative alla mancata esecuzione del contratto stipulato tra preponente e terzo per cause non imputabili al preponente. Ne resta fuori l’ipotesi in cui si discuta della misura delle provvigioni concordata tra le parti, senza alcuna contestazione sulla regolare esecuzione degli affari promossi dall’agente. In tale seconda evenienza la preponente conserva il diritto di ripetere i compensi erogati in misura superiore a quella pattuita, poiché il fatto costitutivo del diritto alla provvigione si colloca nel perfezionamento del contratto e la fase esecutiva non incide sulla corretta quantificazione del dovuto.

Il Fatto

Un agente conveniva in giudizio la società preponente chiedendo il pagamento delle provvigioni che questa aveva stornato nel 2014, con riferimento a quelle erogate per il 2013. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Firenze, in riforma, la respingeva.

Secondo il giudice del gravame la documentazione acquisita dimostrava che la previsione del pagamento delle provvigioni al netto degli sconti commerciali era da sempre presente negli accordi tra le parti, che i conteggi della società erano corretti e che, di conseguenza, era corretto anche il calcolo dell’indennità di preavviso, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che il sesto comma dell’art. 1748 c.c. impedisse qualsiasi ripetizione di provvigioni da parte del preponente, salva la sola ipotesi di mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili, con conseguente nullità di ogni pattuizione contraria.

La Corte respinge la tesi esegetica. Il sesto comma va letto in connessione con l’intera disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 303 del 1991 e dal d.lgs. n. 65 del 1999. Il fatto costitutivo del diritto di credito è ora rappresentato dal perfezionamento del contratto, indipendentemente dalla sua esecuzione, che rileva quale mero requisito di esigibilità; e la restituzione è dovuta solo quando sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

Da qui la distinzione decisiva: il sesto comma opera nelle vicende di inesecuzione, non quando si controverte della corretta applicazione della misura delle provvigioni concordata. Nella specie non vi è alcuna questione sulla regolare esecuzione degli affari promossi dall’agente, ma solo la verifica del quantum pattuito. Nello stesso senso la Corte richiama il precedente Cass. n. 18664/2020, che ha escluso la riconducibilità al sesto comma dell’ipotesi di mancato raggiungimento di obiettivi di politica aziendale.

Il giudice di merito ha accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che le parti avevano pattuito il pagamento al netto degli sconti e che la società, per il 2013, aveva erogato le somme al lordo: sussiste quindi il diritto di ripetere i compensi non spettanti.

Gli altri motivi sono inammissibili, perché mirano a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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