Omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico e accertamento a distanza (Cass. civ. Sez. II n. 20492 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di sottoporre le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, affermato dalla Corte cost. n. 113/2015, opera esclusivamente per i dispositivi destinati alla rilevazione dei limiti di velocità. La sua estensione a strumenti che non eseguono alcuna misurazione richiede un’apposita previsione di fonte normativa. Quando invece il Regolamento applicabile prescriva che gli apparati di rilevamento siano debitamente omologati, l’omologazione costituisce condizione di legittimità dell’accertamento eseguito a distanza tramite lo strumento. In presenza di opposizione, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione, né a tale onere supplisce l’immediata percezione dell’agente o la documentazione fotografica.
Il Fatto
Un titolare di ditta individuale proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa da un Comune, con la quale gli era stato intimato il pagamento di poco più di trecento euro per due infrazioni commesse alla guida di un motoscafo: il superamento del limite di velocità e la navigazione con bandierina gialla, indicante il servizio taxi, in luogo della bandierina verde richiesta per il noleggio con conducente.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, escludendo la necessità di omologazione e taratura dello strumento. Il Tribunale, in riforma, accoglieva l’opposizione e annullava integralmente l’ordinanza-ingiunzione, rilevando che l’amministrazione aveva omesso di produrre la documentazione attestante l’omologazione e le verifiche periodiche del sistema di rilevamento installato. Il Comune impugnava la decisione per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza per aver esteso l’obbligo di taratura periodica a un sistema impiegato in funzione di videosorveglianza e non di misurazione della velocità, richiamando la ratio della pronuncia della Consulta, fondata sulla non verificabilità a valle di un accertamento consistenti in una misurazione.
La Corte, riuniti i motivi, li dichiara infondati ma corregge la motivazione in diritto. Il Collegio precisa che l’orientamento richiamato dal ricorrente riguarda le sole apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a prescindere dal fatto che si verta in tema di circolazione acquatica o stradale, e non gli apparecchi che costituiscono strumenti di misurazione. L’ampliamento dell’obbligatorietà della taratura oltre tale perimetro esigerebbe una specifica previsione normativa.
Il rigetto del ricorso si fonda però su un diverso e autonomo rilievo. Il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 422 del 1997, all’art. 67 prescrive che gli apparati di rilevamento impiegati siano debitamente omologati. La Corte collega tale prescrizione al principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici automatici: l’omologazione è procedura amministrativa ma di necessaria natura tecnica, finalizzata ad assicurare la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento, quale condizione indispensabile di legittimità dell’accertamento.
A nulla vale, osserva il Collegio, la percezione diretta dell’agente accertatore o la documentazione fotografica, poiché l’accertamento è avvenuto a distanza e per il tramite della strumentazione. Quanto all’efficacia privilegiata ex art. 2700 cod. civ. del verbale di contestazione, in presenza di opposizione spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e dell’eventuale periodica taratura, senza che di tale adempimento debba dar conto il verbale.
Il ricorso è dunque rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; non si procede sulle spese e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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