Prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva delle operazioni IVA (Cass. civ. Sez. V n. 27430 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta: la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi vanno ricavate da un giudizio globale e non atomistico. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti alcun rilievo assume il profilo della diligenza del contribuente.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento per il recupero a fini IVA relativo all’anno d’imposta 2013. La pretesa si fondava sulla contestazione della inesistenza oggettiva di alcune transazioni di compravendita di energia elettrica all’ingrosso, ritenute fittizie; l’Ufficio disconosceva la detraibilità dell’IVA applicata dal fornitore e applicava le sanzioni per infedele dichiarazione e illegittima detrazione.

La contribuente impugnava l’atto, ottenendo un parziale accoglimento in primo grado con riduzione della sanzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale della società. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i profili processuali. Quanto alla riunione, le controversie riguardano atti di accertamento diversi e le finalità di economia processuale possono essere perseguite con la trattazione nella medesima udienza. Quanto al primo motivo, l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito: se il giudice omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza è impugnabile solo per l’invalidità eccepita.

Il secondo motivo è infondato: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva, anche se riguarda un capo diverso da quello oggetto del gravame principale, in coerenza con il principio della parità delle armi e per evitare la proliferazione dei processi.

Il nucleo della decisione riguarda il riparto dell’onere della prova. L’Agenzia aveva fornito diversi elementi a sostegno dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, consistenti in un complesso sistema di compravendite circolari di energia elettrica, con saldo sistematicamente “zero” sia fisico che finanziario, senza movimentazione di energia né di denaro, e con corrispettivi prestabiliti. La sentenza di merito, pur motivata, aveva valorizzato solo il funzionamento generale del mercato elettrico senza confrontarlo con tali circostanze.

La Corte ribadisce che la gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate da un esame complessivo, in un giudizio globale e non atomistico, salvo il diritto del contribuente di fornire la prova contraria. Il giudice di merito, violando i criteri di formazione della prova critica, non ha fatto buon uso del materiale indiziario disponibile. Il quarto motivo è inammissibile, perché investe un profilo non trattato nella pronuncia impugnata.

La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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