ICI, agevolazione agricola e prova del carattere principale dell’attività (Cass. civ. Sez. V n. 4774 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 è subordinata alla ricorrenza di quattro requisiti: iscrizione negli appositi elenchi, assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia, conduzione diretta dei terreni e carattere principale dell’attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito. La prova di tali presupposti grava sul contribuente che invoca il beneficio. L’iscrizione previdenziale è idonea a dimostrare i primi due requisiti, mentre la conduzione diretta va provata in via autonoma. Ai fini della prevalenza, occorre considerare, per l’attività agricola, sia il reddito agrario sia il reddito dominicale. Quanto ai fabbricati, rileva l’oggettiva classificazione catastale, che prevale sulla strumentalità all’attività agricola.
Il Fatto
Un Comune emette nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2009, con riferimento a tre aree fabbricabili e a sei unità immobiliari possedute in comproprietà con la sorella e concesse in locazione alla medesima.
La controversia riguarda i presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale collegata allo svolgimento dell’attività agricola. La commissione tributaria provinciale respinge il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale accoglie l’appello, ritenendo che l’attività agricola svolta dalla contitolare si estenda anche alla comproprietaria non coltivatrice. Il Comune propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi la Corte chiarisce che il giudizio non riguarda soltanto i fabbricati, ma anche le aree. In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta. Se l’immobile è iscritto in categoria diversa, spetta al contribuente impugnare l’atto di classamento per far valere la ritenuta ruralità. La sentenza impugnata, con un’unica affermazione, aveva esteso ai fabbricati le valutazioni svolte per i terreni, senza accertare se la classificazione catastale fosse stata contestata e se il tributo fosse stato versato con le aliquote ordinarie.
Sui motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, la Corte rileva anzitutto un errore di disciplina applicata: la sentenza impugnata aveva richiamato l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, norma non applicabile ratione temporis, trattandosi di imposta dovuta per l’anno 2009.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo vigente: l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, che individua il presupposto dell’imposta; l’art. 2, comma 1, lett. b), che qualifica l’area come non fabbricabile se posseduta e condotta dai soggetti dell’art. 9, profilo di carattere oggettivo; l’art. 9, che introduce agevolazioni di carattere soggettivo; e l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che individua i presupposti per la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
La Corte ribadisce che l’agevolazione presuppone quattro requisiti: iscrizione negli elenchi, obbligo assicurativo, conduzione diretta dei terreni e carattere principale dell’attività rispetto ad altre fonti di reddito. Il deficit istruttorio riguarda proprio quest’ultimo profilo. La sentenza avrebbe dovuto verificare se la contitolare fosse titolare di pensione o di altri redditi e, in presenza di più fonti, accertare quella prevalente.
Quanto al computo della prevalenza, il Collegio precisa che al reddito agrario va affiancato anche il reddito dominicale, poiché entrambi correlati alla produttività del fondo. In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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