Imposta unica scommesse: bookmaker estero coobbligato solidale per il 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 20565 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker avente sede in altro Stato membro, privo di concessione, è soggetto passivo del tributo e risponde in via solidale con la ricevitoria operante per suo conto. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, restando ferma la responsabilità del bookmaker. La solidarietà non è dipendente, poiché entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio del gioco. La normativa nazionale non viola gli artt. 56 e 57 TFUE, non integra un’imposta sul volume d’affari vietata dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE e non richiede rinvio pregiudiziale.
Il Fatto
La società ricorrente, bookmaker con sede a Malta, impugna l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha preteso il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011. La pretesa è stata elevata nei confronti di una ricevitoria, quale obbligata principale nella qualità di centro trasmissione dati, e della società, quale coobbligata solidale in quanto bookmaker estero privo di concessione.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione. La società propone ricorso per cassazione con otto motivi, uno pregiudiziale, uno preliminare e sei di merito, contestando la legittimità della pretesa sotto molteplici profili sostanziali, unionale e processuali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende la richiesta di trattazione in pubblica udienza e la sospensione del giudizio ex art. 267 TFUE. Il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, i presupposti della pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili. La questione, del resto, è già stata esaminata dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia, causa C-788/18, relativa alla stessa società ricorrente.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza unionale secondo cui le imposte sui giochi d’azzardo non sono armonizzate, ma rilevano ai fini della libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 TFUE. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare restrizioni. Il legislatore nazionale li ha esplicitati nell’art. 1, comma 64, della legge n. 220/2010. La Corte di Giustizia ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
Quanto al centro trasmissione dati, la Corte esclude che la diversità di situazione rispetto all’intermediario del bookmaker nazionale integri disparità di trattamento. Il ricorso al sistema concessorio è meccanismo efficace di controllo del settore. L’art. 56 TFUE, conclude la Corte, non osta alla normativa che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti in Italia e, in solido e in via eventuale, i bookmaker loro mandanti stabiliti in altro Stato membro.
Sul presupposto territoriale, la Corte ribadisce che l’imposta si applica alle scommesse raccolte sul territorio dello Stato. Il fatto imponibile è la prestazione del servizio di organizzazione del gioco, che si realizza nel luogo in cui lo scommettitore si trova. Irrilevante, dunque, la conclusione del contratto di scommessa.
Quanto alla traduzione dell’atto impositivo, la Corte conferma che nessuna previsione impone la redazione nella lingua del destinatario. La questione si sposta sul piano probatorio: è onere del contribuente dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto. Analogamente si esclude l’obiettiva incertezza della norma per l’anno 2011, successivo all’entrata in vigore della disposizione interpretativa.
Infine, la Corte rigetta i profili sulle spese processuali, confermando il principio della ripetibilità in favore dell’Amministrazione assistita da propri funzionari, con la riduzione del venti per cento, e l’inammissibilità della censura sulla mancata compensazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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