La revocazione per errore di fatto non copre gli errori di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20566 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto è deducibile solo se essenziale e decisivo, cioè se su di esso poggia la decisione, e non se verte su un punto che ha costituito oggetto di controversia e di decisione. Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, la cattiva applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. o il preteso travisamento delle prove, restando la selezione e la valutazione dei mezzi istruttori nell’ambito del giudizio. La revocazione non è ammissibile quando l’errore denunciato si riveli irrilevante perché la decisione si fonda su un’altra e autonoma ratio decidendi non attinta da errore. Parimenti inammissibile è il motivo che invochi la revocazione per violazione della Convenzione EDU quando non sia intervenuta alcuna sentenza della Corte europea che abbia riconosciuto il contrasto del provvedimento impugnato con la Convenzione o i suoi Protocolli.

Il Fatto

Le ricorrenti, in qualità di eredi, agivano nei confronti dell’Inps per la regolarizzazione della posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato con un Comune. La domanda era respinta dalla corte d’appello e il ricorso per cassazione era dichiarato inammissibile con una precedente ordinanza della stessa Corte.

Avverso tale ordinanza le eredi proponevano ricorso per revocazione, deducendo l’erronea percezione dei fatti e la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU. L’Inps resisteva con controricorso. La causa era discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola per cui l’errore rileva a fini revocatori solo se essenziale e decisivo, perché su di esso poggia la decisione, e deve vertere su un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione. Nel caso concreto difettano entrambi i requisiti: i pretesi errori di fatto attengono a punti che erano stati oggetto della decisione impugnata e quindi non possono fondare la revocazione.

Quanto al requisito della decisività, la Corte rileva che l’erronea affermazione sulla mancata localizzazione degli atti è, quand’anche esistente, irrilevante. La decisione si fondava infatti su un’altra e autonoma ratio decidendi, costituita dalla promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte richiama il principio secondo cui l’errore è irrilevante ove la sentenza sia basata su una ragione non attinta da errore.

I restanti argomenti del primo motivo non prospettano errori di fatto ma errori di giudizio. La Corte qualifica come errore di giudizio sia la dedotta cattiva applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sia l’assunto che il rapporto di lavoro subordinato sarebbe stato erroneamente ritenuto non provato. L’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo di legittimità, ancorché nominato come errore di fatto, si risolve in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

Il secondo motivo è dichiarato parimenti inammissibile. La Corte esclude di trovarsi nell’ipotesi della revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, poiché nessuna pronuncia europea aveva riconosciuto come contrario alla Convenzione il contenuto dell’ordinanza impugnata. Il motivo si limita in realtà a dedurre un errore di giudizio, censurando la mancata considerazione di taluni elementi istruttori. Poiché la selezione dei mezzi istruttori resta nella valutazione del giudice, non sussistono i presupposti della revocazione.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite e con obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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