Appalto pubblico, sospensione illegittima e danno presuntivo per utili e spese generali (Cass. civ. Sez. I n. 13832 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di illegittima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio, in via automatica e presuntiva, gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato l’aggravio. Tali voci sono inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, sicché non è richiesta la prova rigorosa del danno, essendo sufficiente una valutazione presuntiva. La consulenza tecnica d’ufficio può svolgere funzione percipiente quando verta su elementi già allegati dalla parte che solo un tecnico sia in grado di accertare. Il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore, con cumulo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, liquidabili anche in assenza di specifica domanda.

Il Fatto

Un Comune affidava a un’impresa i lavori di realizzazione di una piscina e delle attrezzature connesse. I lavori, consegnati nel 1997, subivano varie sospensioni; l’ultima era disposta dalla direzione dei lavori a seguito del sequestro penale dell’area di cantiere per la mancanza delle autorizzazioni prescritte dalla normativa regionale in materia di fascia di rispetto costiera.

L’impresa conveniva in giudizio il Comune chiedendo la risoluzione del contratto per causa imputabile all’amministrazione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello confermava la risoluzione per colpa dell’amministrazione e rideterminava l’importo risarcitorio, riconoscendo il mancato utile e riducendo le spese generali. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale una questione processuale: l’illustrazione dei motivi con i quesiti di diritto previsti dall’abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. non è ragione di inammissibilità quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009. L’atto che contenga elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali, non è nullo.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Nella disciplina urbanistica della Regione Siciliana, la legge regionale n. 78/1976, estesa ai privati dall’art. 2, comma terzo, della legge regionale n. 15/1991, impone una fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. La Corte osserva che l’autorizzazione in deroga avrebbe dovuto essere ottenuta prima della stipula del contratto e che la norma interpretativa del 1991 ha efficacia retroattiva, prevalendo sugli strumenti urbanistici generali.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che alla consulenza tecnica può essere assegnata funzione percipiente quando verta su elementi già allegati dalla parte che solo un tecnico possa accertare. La censura, nel caso concreto, mira a sollecitare un riesame del merito.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati e in parte inammissibili. In tema di appalto pubblico, fin dall’entrata in vigore del d.m. n. 257/1895, in caso di illegittima sospensione sono dovuti all’appaltatore, in via automatica e presuntiva, gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente ne abbia determinato l’aggravio; l’art. 34 del d.P.R. n. 554/1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell’appalto. La valutazione probatoria è stata presuntiva e non è stata censurata nel meccanismo applicato.

Il quinto motivo è infondato. Il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale è debito di valore, con cumulo di rivalutazione e interessi compensativi, questi ultimi liquidabili anche a prescindere dalla domanda. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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