Pozzi geotermici esclusi dalla rendita catastale e giudicato sui carriponte (Cass. civ. Sez. V n. 20572 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici di estrazione e di reiniezione, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, in quanto parti della centrale funzionali ed essenziali alla produzione di energia elettrica. Trova applicazione l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, secondo un criterio che privilegia la destinazione produttiva indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto e dal suo essere o meno infisso al suolo. La circolare amministrativa che ancora la nozione di costruzione alle sole caratteristiche strutturali del cespite non è condivisibile e non è vincolante per il giudice. Sul piano processuale, l’omessa proposizione di uno specifico motivo di appello avverso un capo autonomo della decisione di primo grado determina la formazione del giudicato interno, precludendo la relativa questione in cassazione.

Il Fatto

Una società titolare di una centrale geotermica proponeva DOCFA per l’attribuzione della categoria D/1 e della relativa rendita. L’Agenzia delle entrate rettificava il classamento, elevando la rendita e includendo nella stima anche pozzi e carriponte.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo pozzi e carriponte dalla valorizzazione catastale. La Commissione tributaria regionale confermava, escludendo i pozzi perché ritenuti inglobati nella miniera, e accoglieva l’appello principale dell’ufficio limitatamente ai carriponte. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è rigettato, con correzione della motivazione erronea in diritto ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte rileva che l’avviso di rettifica, adottato nel 2016 all’esito di una DOCFA del medesimo anno, è soggetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, ratione temporis applicabile. Le censure dell’ufficio, fondate su precedenti relativi alla normativa anteriore, sono quindi infondate; la circolare richiamata dalla difesa erariale è anteriore alla legge e non è risolutiva.

La norma del 2015 adotta una tecnica per esclusione: descrive gli elementi del bene immobile e ne sottrae le componenti funzionali al processo produttivo, i cc.dd. imbullonati. Il criterio distintivo è la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto e dal suo essere infisso al suolo. La giurisprudenza di legittimità richiamata è pacifica nel ritenere decisivo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

La Corte ripercorre il funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi di estrazione intercettano acque riscaldate e vapori, il vapore aziona la turbina e l’acqua, dopo la condensazione, viene reiniettata per iniziare un nuovo ciclo produttivo. I pozzi sono dunque parti dell’impianto produttivo, non pertinenze di una miniera, come affermato in precedenti pronunce citate. Richiama, sul punto, Cass. n. 7322/2023.

Ne consegue che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e componenti essenziali dell’impianto, non rilevano ai fini della stima catastale a decorrere dal 1° gennaio 2016. La Corte dichiara non condivisibile la lettura amministrativa che assume a criterio le sole caratteristiche fisiche del cespite. Il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, pur presentando un errore di sussunzione per avere ricondotto la fattispecie all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931.

È fondato il primo motivo del ricorso incidentale. L’atto di appello dell’ufficio impugnava la decisione di primo grado solo quanto ai pozzi, non anche ai carriponte. Su tale capo si è formato il giudicato interno, con conseguente cassazione senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., della sentenza nella parte relativa ai carriponte. È invece inammissibile il secondo motivo, che, sotto l’egida dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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