Rimessaggio nautico, prescrizione decennale e ritenzione del depositario (Cass. civ. Sez. II n. 25436 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di rimessaggio di un’imbarcazione la prestazione di custodia ha carattere unitario e continuativo e matura giorno per giorno; il diritto al compenso del depositario si prescrive pertanto con il termine ordinario decennale, non con quello quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., salvo che le parti abbiano pattuito una periodicità nella corresponsione del compenso. Il diritto di ritenzione del depositario, assistito dal privilegio di cui agli artt. 2756 e 2761 cod. civ., non richiede che il credito tutelato sia certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente la persistenza della detenzione del bene e la funzione di garanzia delle ragioni creditorie. Ne consegue che al depositario oneroso spetta il compenso anche per il periodo in cui esercita legittimamente la ritenzione, fino al soddisfacimento del credito, perché l’esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento non può risolversi in un pregiudizio per il creditore. Infine, l’obbligo di restituire la cosa nello stato in cui è stata consegnata non si estende al naturale deterioramento connesso al trascorrere del tempo.

Il Fatto

Il proprietario di un’imbarcazione chiede al Tribunale di Napoli la restituzione del natante. Il bene era stato affidato in rimessaggio al cantiere navale dal comodatario e la società si rifiutava di riconsegnarlo, assumendosi creditrice di una somma per custodia e rimessaggio e invocando il diritto di ritenzione. La società chiede in via riconvenzionale la condanna al pagamento del corrispettivo, chiamando in causa anche il comodatario.

Il Tribunale separa i giudizi, accerta la titolarità del natante in capo al proprietario e l’illegittimità del rifiuto di restituzione, condannando la società a riconsegnare il bene. Con la sentenza che definisce le domande separate rigetta la riconvenzionale della società e la condanna al risarcimento dei danni del natante. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza non definitiva e quella definitiva, riconosce da un lato il diritto della società al corrispettivo di rimessaggio e dall’altro il diritto del proprietario al risarcimento, applicando però la prescrizione quinquennale e negando il diritto di ritenzione. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il termine di prescrizione del credito del depositario. L’art. 2948 cod. civ. assoggetta al termine quinquennale solo le prestazioni che costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi cui i singoli pagamenti si riferiscono e che maturano con il decorso del tempo, divenendo esigibili alle scadenze convenute. Se invece il corrispettivo è solo apparentemente periodico e consiste in una prestazione unitaria, il termine è quello decennale.

Nel contratto di rimessaggio la prestazione di custodia ha carattere unitario e continuativo e matura giorno per giorno. Il termine di prescrizione è dunque quello decennale, salva diversa pattuizione sulla periodicità del compenso. Errano pertanto i giudici di merito nell’applicare la prescrizione quinquennale senza verificare in concreto se il contratto stabilisse una periodicità nella corresponsione.

Quanto al diritto di ritenzione, la Corte richiama il principio di autotutela dell’art. 1460 cod. civ. e il privilegio del depositario ex art. 2761 cod. civ. Il presupposto della garanzia è la persistenza della detenzione del bene, senza che sia richiesto un possesso qualificato. In assenza di specificazioni normative, non rileva che il credito sia certo, liquido ed esigibile: la nozione di credito comprende anche le legittime ragioni o aspettative. I requisiti elaborati dalle Sezioni penali in tema di appropriazione indebita valgono solo quando il bene è trattenuto a compensazione di un credito, non quando la ritenzione si accompagna al privilegio.

Infine, la Corte ribadisce che nel deposito oneroso al depositario spetta il compenso anche durante il periodo di esercizio della ritenzione, giacché il corrispettivo trova giustificazione nella protrazione della custodia e l’esercizio di una facoltà a tutela del creditore insoddisfatto non può tradursi in un suo pregiudizio. La Corte accoglie quindi i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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