Cessazione materia del contendere non forma giudicato sul rendiconto (Cass. civ. Sez. I n. 10994 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno si produce soltanto quando una o più affermazioni contenute nella sentenza siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse, dotati di propria individualità e idonei a integrare una decisione del tutto indipendente; non quando si tratti di mere argomentazioni o della valutazione di presupposti necessari di fatto che concorrano a formare un capo unico della decisione. La sentenza di cessazione della materia del contendere determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi e non passate in cosa giudicata e, dall’altro, è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, essendo l’efficacia di giudicato limitata al solo venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il correntista, intestatario di un contratto di conto corrente di corrispondenza e di un deposito titoli presso un istituto di credito, promuove giudizio nei confronti della banca per ottenere il rendiconto delle operazioni e la condanna al pagamento del saldo attivo, oltre al risarcimento del danno per violazione dell’obbligo informativo. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accerta il diritto al rendiconto relativo al conto corrente e ordina all’istituto il deposito dei documenti giustificativi. Proseguito il giudizio, la domanda viene respinta nel merito; il correntista appella, ma la Corte d’appello rigetta il gravame, reputando tardiva l’unica contestazione specifica e travolta la statuizione sulla necessità della presentazione del conto.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, dolendosi della violazione del giudicato interno formatosi sui capi non impugnati della sentenza non definitiva. La banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 4, cod. proc. civ., respingendola: il deposito del ricorso e la formulazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nel termine di legge soddisfano la procedibilità, non potendo dal mancato deposito contestuale al ricorso discendere la sanzione dell’improcedibilità, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Nel merito, il nucleo del ricorso riguarda la dedotta violazione del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva di primo grado. La Corte ricorda che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e risolutivi, non su mere argomentazioni o su valutazioni di presupposti di fatto. L’affermazione del Tribunale, secondo cui la specificità delle contestazioni andava esaminata dopo la presentazione del conto e dei documenti giustificativi, non risolve in modo autonomo alcuna questione controversa: esprime soltanto l’impossibilità di risolverla prima di quella presentazione.

La Corte rileva inoltre che tale statuizione è stata comunque travolta dalla sentenza della Corte d’appello che, decidendo sull’appello contro la sentenza non definitiva, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul giudizio di rendiconto. Alla pronuncia di cessazione consegue la caducazione di tutte le pronunce non passate in cosa giudicata e la sua inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, restando il giudicato limitato al venir meno dell’interesse alla prosecuzione, con il conforto delle Sezioni Unite n. 1048 del 2000.

Quanto alla censura di travisamento della prova, la Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il vizio trova rimedio nella revocazione se riflette una svista sul fatto probatorio, oppure nell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. se investe un punto controverso. Nel caso, la documentazione prodotta non è idonea a smentire la conoscenza pregressa dell’operazione da parte del ricorrente, confermando anzi il ragionamento del giudice d’appello.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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