Operazioni oggettivamente inesistenti e inerenza dei costi: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4665 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi delle società, la derivazione dei costi da un’attività che costituisce distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa, come nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno del requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale. L’inerenza va intesa come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea, senza che debba compiersi alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale e indiretta, secondo un giudizio qualitativo e non quantitativo. Il relativo onere probatorio grava sul contribuente, al pari della prova dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi, e non può esaurirsi nell’esibizione della fattura, espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per I.V.A., I.R.A.P. e I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2011, contestando maggiori ricavi non dichiarati e costi non deducibili per fatture relative a operazioni inesistenti o non inerenti, tra cui retribuzioni in nero e spese di riparazione di veicoli.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.T.P. di Teramo, che rigettava il ricorso. La C.T.R. dell’Abruzzo confermava la decisione, ritenendo correttamente motivato l’accertamento e dotato di valore probatorio il p.v.c. La società ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, mentre l’Agenzia si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la C.T.R. operato un rinvio acritico all’atto di costituzione dell’Ufficio. Il motivo è infondato. La sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto di un atto di parte, senza nulla aggiungere, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive, non essendo imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive, come affermato dalle Sezioni Unite n. 642 del 2015.
Con il secondo motivo si lamentava l’incompatibilità tra la prova indiziaria e l’accertamento parziale. Il motivo è infondato: l’accertamento parziale non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che segue le medesime regole degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché la prova può essere raggiunta anche in via indiziaria e presuntiva. La documentazione extracontabile, rivelatrice dell’utilizzo di lavoro in nero, costituisce valido elemento indiziario, spettando al contribuente l’onere, non assolto, della prova contraria.
Con il terzo motivo la società contestava la ritenuta non inerenza dei costi per le riparazioni di autovetture e autocarri. Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente mira a una rivalutazione del merito, introducendo peraltro un argomento nuovo. La C.T.R. ha escluso l’inerenza osservando che, in presenza di documenti di spesa generici, la contribuente non ha provato che le lavorazioni riguardassero i propri veicoli.
Con il quarto motivo si deduceva l’indeducibilità dei costi per rapporti di consulenza, nonostante un decreto di archiviazione del G.i.p. Il motivo è inammissibile e non coglie la ratio decidendi: la C.T.R. non ha ritenuto i costi non inerenti, ma ha reputato provata la inesistenza oggettiva delle operazioni infragruppo, inferendone l’indeducibilità. Il provvedimento di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente qualificato dal giudice tributario, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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