Il termine breve d’impugnazione non decorre dal rilascio della copia autentica (Cass. civ. Sez. II n. 8296 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza. Non integra conoscenza legale, e non fa quindi decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., la richiesta e il rilascio della copia autentica della sentenza, trattandosi di attività conoscitiva interna alla parte. Fino alla notificazione resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in quanto la richiesta della copia è il presupposto per accedere al testo integrale e per giovarsi dell’intero arco temporale previsto per l’impugnazione.
Il Fatto
Il giudice di pace aveva rigettato la domanda proposta dalla ricorrente, volta a ottenere il pagamento di una somma e il risarcimento dei danni per lesione all’onore. La ricorrente propose appello; il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 91/2022, dichiarò l’inammissibile per tardività l’impugnazione, condannando l’appellante alla rifusione delle spese.
Il Tribunale ha ritenuto che il difensore avesse ottenuto il rilascio della copia autentica della sentenza del giudice di pace e che da tale momento decorresse il termine breve di trenta giorni, spirato al momento della proposizione dell’appello. Ha qualificato il rilascio della copia come forma equipollente della comunicazione di cancelleria, escludendo l’applicabilità del termine semestrale.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza per aver fatto decorrere il termine breve dalla estrazione e consegna della copia autentica, sostenendo che il termine lungo semestrale decorre dalla pubblicazione e quello breve di trenta giorni soltanto dalla notificazione, non dall’estrazione di copia.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio consolidato secondo cui il termine breve decorre solo da una conoscenza legale del provvedimento, conseguita tramite un’attività processuale idonea a determinarla o a farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 15359 del 2008, che ha escluso la decorrenza del termine breve dal giorno della richiesta della copia della sentenza da appellare, Cass. Sez. 3 n. 23501 del 2004, che ha parimenti escluso la decorrenza dal rilascio della copia autentica, e Cass. Sez. 2 n. 15626 del 2018, che ha escluso la decorrenza dalla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
La Corte osserva che dalla disciplina dell’art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell’intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione, e che a tal fine è necessario l’accesso al testo integrale mediante richiesta e rilascio della copia. Ove si facesse decorrere il termine breve da tale attività conoscitiva interna, in difetto dell’attività sollecitatoria prevista dall’art. 326 cod. proc. civ., si lederebbe il diritto derivante dall’art. 327.
I precedenti richiamati dalla sentenza impugnata non enunciano principi di segno diverso, perché relativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria: nella specie non si discute della forma della comunicazione, ma dell’individuazione del momento da cui decorre il termine per l’impugnazione, che non può decorrere dalla comunicazione o da attività equipollente se tale decorrenza non sia espressamente prevista. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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