Interpretazione del contratto, censure in Cassazione e doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 20584 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che, con il ricorso per cassazione, denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma ha l’onere di specificare i canoni in concreto assunti come violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni plausibili. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, che si limita al controllo logico-formale e della correttezza giuridica. La presenza di una doppia conforme preclude, inoltre, ogni omesso esame di fatti storici.

Il Fatto

L’ente previdenziale, in qualità di successore ex lege dell’originario attore pubblico, agisce per la rettifica di alcuni atti di compravendita conclusi nel 2001, con i quali erano state alienate ai condomini di un fabbricato unità immobiliari già condotte in locazione. Secondo la tesi attorea, per errore materiale del notaio rogante sarebbero state incluse tra le parti comuni condominiali due autorimesse che non avevano mai rivestito tale natura, non erano state inserite nel piano di dismissione del patrimonio residenziale e per le quali non era stato indicato alcun corrispettivo.

Il Tribunale di Roma accerta l’avvenuto acquisto in capo ai convenuti delle quote di proprietà comune delle autorimesse e respinge le ulteriori domande. La Corte di appello di Roma rigetta sia l’appello principale dell’ente sia quello incidentale dei condomini. L’ente propone allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei canoni di interpretazione del contratto e del regime delle parti comuni.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 1362 e 1117 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 351/2001, sostenendo che l’inclusione delle autorimesse nei rogiti fosse frutto di una svista materiale e che i giudici di merito avessero travisato la volontà delle parti.

Il Collegio ricorda che chi denuncia un errore di interpretazione contrattuale deve indicare in concreto i canoni assunti come violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. La censura non può esaurirsi nella contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta in sentenza: quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa. Richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 16987 del 2018 e Cass., Sez. III, n. 28319 del 2017.

Nel caso concreto, l’errore materiale invocato dall’ente era stato escluso in sede di merito proprio sulla base della lettura e dell’interpretazione dei contratti impugnati. Il ricorrente, invece di attaccare tale accertamento nei limiti consentiti, prospetta una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito e resta sottratto al sindacato di legittimità, che può controllare solo il profilo logico-formale e la correttezza giuridica. Sul punto richiama Cass., Sez. V, n. 32505 del 2023, Cass., Sez. VI-5, n. 9097 del 2017 e Cass., Sez. VI-5, n. 7921 del 2011.

Nella specie sussiste altresì una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che preclude ogni omesso esame di fatti storici. Quanto al precedente invocato dall’ente — Cass., Sez. II, n. 14796 del 2017 — la Corte lo reputa non pertinente, perché riguardava un caso in cui il locale già adibito ad alloggio del portiere, messo in vendita insieme alle altre unità, era stato sottratto alla sua destinazione. Nel caso di specie, invece, l’ente pubblico aveva trasferito la proprietà anche delle autorimesse, includendole negli atti di compravendita. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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