Definizione agevolata e inutilità del prosieguo del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 13062 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, disciplinata dall’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, integra un’ipotesi di estinzione del processo disposta per legge ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. L’effetto estintivo non richiede necessariamente una dichiarazione di rinuncia al giudizio: la regolamentazione sopravvenuta del rapporto sostanziale, implicando il riconoscimento della pretesa creditoria, rende inutile il prosieguo del giudizio di cassazione. Tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la quale era stata respinta la sua opposizione alla pretesa tributaria. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria con cui dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai sensi della legge n. 197/2022.

Non risultava presente in atti alcuna dichiarazione di rinuncia al giudizio né alcun impegno a rinunciarvi. La questione sottoposta al Collegio riguardava quindi la sorte del processo di cassazione pendente in presenza di una definizione agevolata perfezionata dal solo debitore, senza formale atto di rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la fattispecie in esame rientra tra i casi di estinzione del processo disposta per legge richiamati dall’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.. Il testo dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 prevede che il debitore assuma l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e che l’estinzione sia subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19980 del 2014, secondo cui la norma processuale si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti integrativi, sia a quelle in cui tali comportamenti sono necessari perché l’effetto estintivo dipende dal verificarsi, all’esterno del processo di cassazione, di fatti che devono essere rappresentati e fatti constare.

Il Collegio ritiene che nella nozione così delineata rientrino non solo i casi in cui il legislatore usa espressamente l’espressione estinzione, ma anche quelli in cui, pur senza adoperarla, disciplina la fattispecie in modo sostanzialmente equivalente, consentendo di individuare una vicenda estintiva dell’obbligazione tributaria oggetto del processo. Ciò accade anche quando il debitore non possa assumere un impegno di rinuncia perché, ad esempio, sia controricorrente davanti alla Corte: anche in tal caso la dichiarazione di avvalimento implica riconoscimento della pretesa creditoria e produce gli effetti sostanziali già previsti dal d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato è sovrapponibile a quello dell’art. 1, comma 231, legge n. 197/2022.

La regolamentazione sopravvenuta del rapporto sostanziale si risolve, per il processo di cassazione pendente, nel rendere inutile il prosieguo, inutilità che discende direttamente dalla volontà di legge. In tal senso la Corte richiama Cass. n. 34742/2023 e Cass. n. 24082/2018. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con spese a carico delle parti per legge. Non è dovuta alcuna attestazione in ordine al raddoppio del contributo unificato, come precisato da Cass. n. 23175 del 2015 e Cass. n. 19560 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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