Deliberazione anticipata e data di pubblicazione: irrilevanza dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 20588 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Se la data di deliberazione riportata in calce a una sentenza collegiale è anteriore a quella dell’udienza collegiale all’uopo fissata, ma è successiva la data di pubblicazione della sentenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che la data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che il processo deliberativo si sia correttamente svolto, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti. La pubblicazione segna, infatti, il momento in cui la decisione viene ad esistenza. La presunzione è rafforzata quando la sentenza impugnata rechi correttamente l’indicazione della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni e dia atto che le parti avevano concluso come da verbale.

Il Fatto

Una associazione temporanea di imprese proponeva opposizione avverso l’ingiunzione con cui la Regione le aveva intimato il versamento di una somma a titolo di recupero di eccedenze finanziarie relative a un piano di formazione professionale. Il Tribunale adito rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale e accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo ingiunto.

La Corte d’Appello, investita del gravame, lo dichiarava inammissibile per tardività, avendo la notificazione superato il termine lungo per l’impugnazione, computato il minor termine di sospensione feriale. La ricorrente censurava in cassazione la sentenza d’appello per avere deliberato in epoca antecedente alla data dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, con deposito successivo.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 132, n. 5, e 352 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale deliberato la sentenza in data anteriore a quella dell’udienza di precisazione delle conclusioni, seguita dal deposito in data posteriore.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento: quando la data di deliberazione è anteriore all’udienza collegiale ma la pubblicazione è successiva, si presume, in assenza di contrari elementi, che la data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che il processo deliberativo si sia correttamente svolto, senza pregiudizio del diritto di difesa. La pubblicazione, infatti, segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza.

Il Collegio ha richiamato i precedenti Cass. n. 3569/2021, Cass. n. 21806/2017 e Cass. n. 8942/2013, rilevando la piena sovrapponibilità della fattispecie a quelle già scrutinate.

La presunzione è stata ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la sentenza impugnata, resa solo in rito per la tardività dell’appello, riporta correttamente la data dell’udienza di precisazione delle conclusioni e dà atto che le parti avevano concluso come da verbale. In assenza di contrari elementi, dunque, il vizio denunciato non incide sulla validità del provvedimento.

Il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte intimata. La Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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