Sanzioni iva applicabili all’azienda ospedaliera che omette la regolarizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 20595 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le aziende ospedaliere, in quanto dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, non sono equiparabili all’amministrazione dello Stato e non godono di alcuna immunità sanzionatoria in materia di IVA. L’esclusione dagli obblighi tributari e dalle relative sanzioni opera solo per gli enti che agiscono in veste di pubblica autorità, secondo il criterio desumibile dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che l’azienda ospedaliera risponde della sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 quando omette la regolarizzazione dell’IVA su fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti, se tali operazioni sono rese dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle esenzioni.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un’azienda ospedaliera un atto di contestazione con cui applicava la sanzione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 per l’omessa regolarizzazione dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, su fatture ricevute per operazioni che l’ente aveva ritenuto esenti.
Le operazioni riguardavano l’acquisto di servizi di trasporto sanitario, che l’azienda riteneva compresi nell’art. 10, n. 15, del d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso dell’ente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, escludeva l’esenzione ma riteneva inapplicabili le sanzioni, sul presupposto che l’azienda avesse agito in assolvimento dei propri compiti istituzionali. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione giuridica dell’ente. Gli enti ospedalieri sono stati soppressi dalla legge n. 833 del 1978, che ha introdotto il servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie e ospedaliere sono oggi disciplinate dal d.lgs. n. 502 del 1992, che le configura come soggetti dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, con gestione informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria.
Da questa evoluzione normativa il Collegio trae una prima conseguenza: è esclusa la sopravvivenza di ogni trattamento agevolato di cui godevano i vecchi enti ospedalieri. L’art. 3 della legge n. 132 del 1968, che equiparava gli enti ospedalieri all’amministrazione dello Stato ai fini tributari, deve considerarsi abolito. L’abrogazione opera per effetto dell’art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973 e non è stata neutralizzata dal c.d. decreto salvaleggi, che non ha rivitalizzato la norma, ormai priva di effettivo contenuto normativo.
Il ragionamento si consolida sul piano sistematico. Il Collegio richiama il d.lgs. n. 231 del 2001, il cui art. 1, comma 3, esclude dall’applicazione della disciplina sanzionatoria lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici. Tale elenco ha un comune denominatore: l’esercizio di un pubblico potere. Lo stesso criterio emerge nell’IVA, dove l’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 sottrae al regime impositivo le operazioni compiute dagli enti pubblici nell’ambito di attività di pubblica autorità.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla Sesta direttiva, secondo cui le attività esercitate in veste di pubblica autorità sono solo quelle svolte nell’ambito del regime giuridico proprio dell’ente, con esclusione di quelle rese secondo lo stesso regime degli operatori privati. Nel caso di specie manca del tutto l’esercizio di un pubblico potere. L’azienda ha operato con spesa non a totale carico del Servizio sanitario nazionale, dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti.
Ne deriva l’obbligo di regolarizzare l’IVA e la conseguente sanzionabilità dell’ente. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che dovrà accertare per quali operazioni l’azienda avrebbe dovuto regolarizzare l’imposta, distinguendo il trasporto di malati e feriti dal mero noleggio di mezzi e dalla somministrazione di manodopera.
Nota della Redazione
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