Doppia conforme e motivi ex art. 360 n. 5: inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 15239 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora il giudizio di merito si sia svolto con doppia conforme, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la proposizione di motivi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che il ricorrente assolva l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Il provvedimento in materia istruttoria è censurabile per violazione del diritto alla prova ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., ed è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. Il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, risolvendosi in un “non motivo” sanzionato dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società appaltatrice si oppone al decreto ingiuntivo conseguito da una società subappaltatrice per il corrispettivo dei lavori di realizzazione di opere stradali commissionate da un ente comunale. L’opponente eccepisce che il contratto di subappalto non prevedeva l’anticipazione del pagamento e che, a fronte della cessione del credito verso il Comune autorizzata dall’ente, aveva introitato una somma inferiore per effetto dei costi di cessione e degli onorari notarili; deduce inoltre la riduzione del proprio debito per l’acquisto di un credito vantato da altra società.
L’opposizione è rigettata e il gravame confermato dalla Corte d’appello. La società appaltatrice propone quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione della disciplina sulla cessione del credito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di nullità della procura speciale per illleggibilità della firma del conferente. Richiamando le Sezioni Unite n. 4810 del 2005, si afferma che l’illleggibilità della firma apposta in calce all’atto con cui sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione è irrilevante quando il nome del sottoscrittore sia desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, identificabile per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Nel merito, entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili. Quanto al primo, la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è proposta — e non correttamente — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., mentre il provvedimento istruttorio è censurabile per violazione del diritto alla prova ai sensi del n. 4) (richiamata Cass. Sez. 3 n. 30810 del 2023). La ricorrente riproduce i capitoli di prova ma non i nominativi dei testi né le ragioni della loro qualificazione, e non illustra la decisività delle testimonianze.
Riguardo alla clausola “if and when“, la Corte rileva che l’ammissibilità della censura è comunque preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis essendo l’atto di appello risalente a epoca successiva all’11 settembre 2012. In caso di doppia conforme di merito, la parte deve dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 n. 26774 del 2016; Cass. Sez. Lav. n. 20994 del 2019; Cass. Sez. 3 n. 5947 del 2023), onere non assolto. Difetta inoltre l’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non essendo precisata la sede in cui la questione fu sottoposta al giudice di merito.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non consiste nell’inopponibilità della cessione del credito, bensì nella carenza di prova della correlazione tra il corrispettivo dovuto e i costi della cessione. Il motivo che non si confronti con le ragioni che sorreggono la decisione è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 n. 359 del 2005). La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e obbligo del versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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