Giurisdizione al giudice ordinario per le pretese patrimoniali a valle dell’accordo (Cass. civ. Sez. Un. n. 22349 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. quando essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti. Tali questioni si pongono a valle rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è pertanto radicata quando il petitum sostanziale si risolve nella definizione del reciproco quantum debeatur in un rapporto paritetico fondato su diritti soggettivi.

Il Fatto

La vicenda muove da una convenzione, stipulata nel 2011, con cui il Comune e una società avevano regolato diritti e obblighi per la realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio di un altro Comune. Insorti contrasti sull’adempimento degli obblighi convenzionali, il Comune convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la società e la cessionaria dell’azienda, lamentandone l’inadempimento e chiedendo la condanna solidale al pagamento di corrispettivi, indennità e canoni.

La società subentrata propose domanda riconvenzionale di restituzione degli importi già corrisposti. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) e lett. o) cod. proc. amm. Il Comune riassunse il giudizio davanti al TAR che, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 4242/2024, sollevò d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite risolvono il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità alle conclusioni del P.M. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già affermato, per controversia ritenuta sovrapponibile, con la sentenza del 16 febbraio 2024 n. 4242.

In quella decisione la Corte, su analogo conflitto negativo sollevato d’ufficio, aveva ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione della controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. quando essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti. Tali questioni si pongono a valle della conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e non hanno direttamente ad oggetto né la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che esso sostituisce.

Il percorso argomentativo si salda, in espressa adesione, ai principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 20464 del 24 giugno 2022, secondo cui la cognizione spetta al giudice ordinario in presenza delle medesime condizioni: questioni solo patrimoniali, collocate a valle dell’accordo, senza investire l’esercizio del potere autoritativo.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il petitum sostanziale è integralmente collocato a valle della pattuizione convenzionale. Da un lato il Comune ha agito per l’adempimento delle obbligazioni patrimoniali e la condanna al pagamento delle somme; dall’altro la società, per neutralizzare tali domande, ha opposto la nullità della convenzione e chiesto in via riconvenzionale la restituzione di quanto già corrisposto.

Si controverte dunque in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti. Ne consegue la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti sono rimesse; il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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