Prescrizione del credito dell’intervenuto e mancata rinnovazione della trascrizione (Cass. civ. Sez. III n. 20614 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento titolato in una procedura esecutiva produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, che si protrae finché dura la procedura stessa. Tale effetto non si caduca retroattivamente quando l’esecuzione si estingue, per la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili, con soddisfazione dei soli creditori privilegiati. L’intervenuto non è gravato dall’onere di rinnovare la trascrizione né di svolgere attività di impulso, potendo giovarsi di quella del procedente. Se il pignoramento cade su una pluralità di beni, la procedura si considera utilmente conclusa quando giunge alla sua naturale conclusione anche rispetto a uno solo di essi.

Il Fatto

Due creditori, muniti di due sentenze, l’una del 1999 e l’altra del 2003, erano intervenuti nel 2006 in una procedura esecutiva immobiliare avviata contro il loro debitore. Dieci immobili erano stati pignorati, ma la trascrizione del pignoramento non era stata rinnovata per due di essi; per tale ragione quei beni non erano stati venduti e i creditori intervenuti erano rimasti incapienti nel riparto dichiarato esecutivo nel gennaio 2017.

Sulla base dei medesimi titoli, nel 2018, gli intervenuti avevano iscritto ipoteca sui due immobili rimasti. L’erede del debitore, che li aveva acquistati accettando con beneficio di inventario, aveva chiesto di dichiarare illegittima l’iscrizione e prescritto il credito. Il primo giudice aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Catania l’aveva accolta, dichiarando la prescrizione del credito e la nullità dell’ipoteca. I creditori hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducevano la carenza di legittimazione attiva dell’erede, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non indicano gli atti in cui l’eccezione sarebbe stata proposta e riproposta in appello. La Corte rileva che la sentenza impugnata non ne reca traccia e che il generico riferimento a un motivo rimasto assorbito non consente di verificare la questione.

Nel merito, il motivo sarebbe comunque infondato. L’erede, benché semplice chiamata all’eredità del de cuius originario, era legittimata, ai sensi dell’art. 460 cod. civ., a proporre la domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a tutela della massa ereditaria, non essendo necessario aver già accettato l’eredità.

Il primo motivo è invece accolto. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: il ricorso per intervento recante istanza di partecipazione alla distribuzione è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio e, ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, cod. civ., interrompe la prescrizione dal deposito, sospendendone il corso sino all’approvazione del progetto di riparto. In tema di art. 2945, secondo e terzo comma, cod. civ., la perdita dell’effetto permanente è stata riferita alla posizione del creditore procedente.

Richiamando Cass. n. 12239 del 2019 e Cass. n. 8217 del 2021, la Corte conferma che l’omessa rinnovazione della trascrizione ex art. 2668 ter cod. civ. è inerzia imputabile al procedente. Il problema è se la stessa inerzia possa caducare ab initio l’effetto interruttivo prodotto dall’intervento del creditore chirografario.

La risposta è negativa. All’intervenuto la legge non impone oneri di impulso processuale, potendo egli giovarsi dell’attività del procedente. Non è qualificabile come inerziale la sua condotta, finché permangono beni assoggettati all’esecuzione e fino al riparto. La mancata soddisfazione per insufficienza dell’attivo non colora di inerzia l’intera condotta processuale. Il primo motivo è accolto, il secondo rigettato; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *