Fideiussione e art 1956 c c clausola di stile non libera creditore (Cass. civ. Sez. III n. 20665 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che intenda concedere ulteriore credito al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione della garanzia, deve previamente avvisare il fideiussore e ottenere da questi una speciale autorizzazione, ai sensi dell’art. 1956 c.c. L’onere non è assolto dalla clausola contrattuale che imponga al garante di informarsi sulla situazione del debitore e di tenersi al corrente dell’esposizione: una simile previsione riduce la norma al solo profilo informativo e ne elude la funzione di tutela, restando priva di efficacia liberatoria. La regola cede unicamente quando fideiussore e legale rappresentante della società debitrice coincidano, perché in tal caso la richiesta di credito integra di per sé l’autorizzazione preventiva. La mera qualità di socio, che non comporta governo della società garantita, non basta a disinnescare l’art. 1956 c.c., né l’autorizzazione può desumersi per facta concludentia da un mero silenzio.
Il Fatto
Un fideiussore aveva garantito, con una fideiussione per obbligazioni future, la debenza di una società verso una banca. Convenuta in giudizio, la banca aveva chiesto il pagamento; il garante aveva domandato di essere dichiarato libero dalle obbligazioni assunte, deducendo che la creditrice aveva concesso nuovo credito in presenza di un peggioramento patrimoniale della debitrice, senza informarlo né chiedergli alcuna autorizzazione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del garante. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto la tesi della liberazione, ritenendo che il garante, nella sua qualità di socio della debitrice e alla luce di una clausola del contratto, non potesse invocare la violazione dell’art. 1956 c.c. Il garante ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte concentra l’esame sul primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1956 c.c., e ne rileva la fondatezza. La questione centrale non è quella di buona fede invocata in via subordinata, ma la portata dell’onere posto dalla norma a carico del creditore: essa richiede non solo l’informazione al fideiussore, ma anche una speciale autorizzazione preventiva, che il creditore deve ricevere prima di far credito al terzo.
Il Collegio richiama una giurisprudenza che definisce solida e compatta. Muovendo da Cass. sez. 3 n. 12456 del 1997 e da Cass. sez. 3 n. 7587 del 2001, ricorda come l’onere consenta al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, a un’obbligazione divenuta più gravosa senza sua colpa. I presupposti della norma non ricorrono quando fideiussore e legale rappresentante della debitrice siano la stessa persona. Nella stessa direzione si collocano Cass. sez. 1 n. 3761 del 2006, Cass. sez. 6-3 n. 7444 del 2017 e Cass. sez. 6-3 n. 31227 del 2019.
Da questo indirizzo l’ordinanza trae due confini: l’articolo pone un duplice limite all’efficacia della fideiussione, dato dalla conoscenza e dalla volontà del garante. Il mancato rispetto di tale conformazione rileva anche sul piano della correttezza e della buona fede, ma il “disinnesco” della regola opera solo nel caso di coincidenza tra fideiussore e debitore. Se il garante è un mero socio, che non governa la società garantita, l’art. 1956 c.c. si applica appieno: prima l’obbligo di informazione, poi la manifestazione di autorizzazione.
La Corte censura poi l’argomento della corte territoriale, che aveva invocato Cass. sez. 1 n. 2902 del 2016 per valorizzare la qualità di socio. L’ordinanza osserva che la clausola contrattuale richiamata (l’art. 5 del contratto) si limita a porre a carico del garante un obbligo di informarsi e non contiene alcuna autorizzazione preventiva: la sua lettura riduce la norma a un “io so, quindi tu puoi”, mentre il paradigma corretto è “io so e io ti autorizzo, quindi tu puoi”. Una speciale autorizzazione non può desumersi per facta concludentia da un mero silenzio.
L’ordinanza giudica eccentrico anche l’argomento secondo cui il socio avrebbe dovuto attivarsi per revocare l’amministratore o per non aggravare i rischi: si tratta di obblighi troppo specifici per rientrare nella buona fede, e comunque il garante aveva ceduto la propria quota oltre un anno prima della comunicazione della banca. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, che applicherà il principio secondo cui il creditore, per fruire della fideiussione, deve prima avvisare il fideiussore e ricevere da lui un’espressa autorizzazione specifica, con l’unica eccezione del fideiussore-amministratore della società debitrice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.