Interpretazione della domanda e iura novit curia escludono l’ultrapetizione (Cass. civ. Sez. II n. 6818 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in applicazione dell’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., assegni ai fatti e ai rapporti dedotti in lite una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. Il potere di interpretazione e qualificazione della domanda non è condizionato dalle espressioni letterali adoperate dalla parte, dovendo il giudice accertare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dalla natura delle vicende rappresentate e dal provvedimento concretamente richiesto. L’operazione ermeneutica è censurabile in sede di legittimità, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., soltanto ove siano travalicati i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta, restando altrimenti riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizio di motivazione.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio la venditrice davanti al Tribunale di Brescia per far dichiarare l’avvenuto trasferimento della proprietà di alcuni terreni, già acquistati con contratto di compravendita, e per ottenere, in subordine, una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. L’attrice lamentava che la parte venditrice non aveva costituito la servitù di passaggio contrattualmente garantita, con conseguente perdita di valore degli immobili, e chiedeva quindi la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale accertava il trasferimento, qualificava il contratto come compravendita definitiva, disponeva la riduzione del prezzo e condannava la venditrice al pagamento di una somma. La Corte d’Appello di Brescia rigettava integralmente il gravame. La venditrice, nel frattempo deceduta, ricorreva per cassazione con sei motivi per il tramite dell’erede.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza. Pur in assenza della riproduzione testuale degli atti, nei motivi sono chiaramente individuabili il tipo di vizio denunciato e le ragioni della censura, con una narrazione dei fatti sommaria ma efficace.

Il primo motivo, che ripropone il vizio di ultrapetizione per avere il giudice d’appello qualificato come inesistenza di un accesso quella che l’attrice aveva prospettato come inesistenza di una servitù, è infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va correlato all’iura novit curia, che consente al giudice di ricercare le norme applicabili e fondare la decisione su principi diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha letto la locuzione “servitù di passaggio” come espressione giuridicamente impropria della diversa intenzione di denunciare l’indisponibilità di un accesso al fondo. Si tratta di un’operazione di interpretazione della domanda non censurabile, che attiene alla concreta applicazione della norma e al giudizio di fatto, sindacabile solo per vizio di motivazione. Il giudice non è vincolato dalle espressioni letterali, ma deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa e il provvedimento richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, trattati unitariamente perché censurano l’interpretazione del contratto, sono inammissibili. L’interpretazione del negozio costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile salvo violazione dei canoni di ermeneutica o motivazione illogica. La ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa delle clausole, senza indicare i canoni asseritamente violati né come il giudice se ne sia discostato. Quanto alla lettura delle risultanze della C.T.U., la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità del giudice di merito.

Anche il sesto motivo, relativo agli interessi sul saldo del prezzo, è inammissibile per genericità: la ricorrente non ha impugnato il capo che accertava solo l’obbligo di pagamento e non ha indicato quali interessi e con quale decorrenza avrebbe richiesto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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