Costi minimi autotrasporto: legittima la determinazione ministeriale transitoria (Cass. civ. Sez. III n. 3427 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le tariffe minime per il trasporto di merci su strada determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more dell’entrata in funzione dell’Osservatorio, sono compatibili con il diritto euro-unitario. Il contrasto dell’art. 83 bis D.L. n. 112/2008 con le norme sulla concorrenza riguarda unicamente l’attribuzione della determinazione dei costi a un organismo composto prevalentemente dai rappresentanti degli operatori economici interessati, non il sistema dei costi minimi in sé. Ne deriva la validità ed efficacia delle tariffe ministeriali per il periodo anteriore all’abrogazione della disciplina, con applicazione del termine prescrizionale quinquennale in difetto dei requisiti di forma scritta del contratto.

Il Fatto

Una cooperativa di autotrasporti convenne in giudizio una società per accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione creditoria di questa, avanzata a titolo di adeguamento tariffario per i trasporti eseguiti tra il giugno 2009 e il dicembre 2010. La convenuta, rimasta contumace nel primo giudizio, ottenne in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento delle differenze tra i corrispettivi percepiti e i costi minimi previsti dall’art. 83 bis D.L. n. 112/2008.

Riuniti i giudizi, il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, richiamando le pronunce della C.G.U.E. che avevano affermato l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione. La Corte d’Appello riformò la decisione, confermando il decreto opposto: per il periodo in discussione restavano valide le tariffe ministeriali, essendo irrilevante l’abrogazione intervenuta con legge n. 190/2014. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso, affrontando in via prioritaria le censure sull’asserita estinzione della società controricorrente. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché deducono questioni nuove, non trattate dalla sentenza impugnata, e prospettano l’estinzione sulla base di elementi fattuali il cui esame richiederebbe un accertamento di merito precluso al giudice di legittimità. Non è scrutinabile, di conseguenza, neppure la dedotta inesistenza della procura alle liti per il grado di appello.

Nel merito, la Corte ha confermato la lettura delle pronunce sovranazionali operata dalla Corte territoriale. Le decisioni della C.G.U.E. hanno ravvisato la non conformità dell’art. 83 bis D.L. n. 112/2008 alle norme UE unicamente sotto il profilo dell’attribuzione della determinazione dei costi all’Osservatorio, in quanto composto principalmente dai rappresentanti degli operatori interessati. È stata invece riconosciuta la compatibilità con l’ordinamento euro-unitario della determinazione dei costi demandata a un’amministrazione nazionale, come nel caso delle determinazioni del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nelle more dell’entrata in funzione dell’Osservatorio.

Le censure sulla forma scritta del contratto e sulla prescrizione sono state giudicate inammissibili. Esse postulano una lettura alternativa della scrittura contrattuale, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, senza una pertinente denuncia dei canoni di ermeneutica contrattuale; la deduzione dell’integrazione con i dati delle lettere di vettura è svolta in termini assertivi, senza rispettare l’onere di specificità dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. La prescrizione quinquennale è stata affermata proprio in difetto dei requisiti essenziali del contratto in forma scritta.

Quanto alla legittimazione passiva, la questione è stata ritenuta nuova e comunque implicante un accertamento di merito circa l’esistenza di accordi derogatori dell’art. 83 bis. Le censure sull’irrituale integrazione probatoria in fase monitoria sono state superate dal rilievo che il decreto ingiuntivo è assorbito dalla sentenza che ha statuito sull’opposizione, la quale ha accertato funditus la fondatezza della pretesa. Il rigetto ha comportato la condanna alle spese e l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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