Rinuncia alla domanda tempestiva non supera il giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 21389 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la domanda tempestiva di ammissione e quella tardiva costituiscono fasi del medesimo accertamento giurisdizionale, il cui perimetro è delimitato dalla domanda originaria. Il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, dà vita al giudicato endofallimentare, che preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo e all’esistenza di cause di prelazione o di prededuzione. Il giudicato endofallimentare non è neutralizzato dalla successiva rinuncia alla domanda tempestiva, poiché la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, ormai definito. È pertanto inammissibile la domanda tardiva proposta, per il medesimo credito, dopo la formazione del giudicato, anche ove la rinuncia sia intervenuta prima dell’esecutività dello stato passivo.

Il Fatto

La ricorrente, avvocato, aveva ottenuto l’ammissione al passivo del fallimento di una società, in forza di domanda tempestiva, per un credito a titolo di compenso professionale, con il privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. Con successiva comunicazione aveva rinunciato alla domanda e all’ammissione, per poi presentare domanda tardiva per lo stesso credito, chiedendone la collocazione in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall.

Il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive non era stato modificato in relazione alla rinuncia e non era stato opposto né impugnato. Il Giudice delegato, in sede di esame delle domande tardive, aveva rigettato la nuova domanda; il Tribunale, con il decreto impugnato, aveva respinto l’opposizione, ritenendo la domanda tardiva identica a quella tempestiva già ammessa e poi rinunciata. La questione giunge in Cassazione per stabilire se la rinuncia alla domanda tempestiva consenta di riproporre il credito con domanda tardiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti volti a contestare il rigetto della domanda tardiva. Il Collegio non accoglie il ricorso, pur correggendo la motivazione del Tribunale ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. L’ostacolo all’accoglimento non risiede, come ritenuto dal giudice di merito, nel difetto di novità per petitum e causa petendi rispetto alla domanda tempestiva, pacificamente rinunciata prima del deposito del decreto di esecutività.

Il vero ostacolo è costituito dagli effetti del giudicato endofallimentare formatosi sulla domanda tempestiva. La Corte richiama il più recente orientamento che ha superato il precedente invocato dalla ricorrente, secondo cui la rinuncia all’insinuazione, atto di natura procedimentale, consentirebbe sempre la riproposizione della domanda alla stregua del principio desumibile dall’art. 310 cod. proc. civ. Quel principio è stato ritenuto incoerente con la fisionomia del procedimento di accertamento del passivo, nel quale rileva il cd. diritto al concorso, cioè il credito nella sua attitudine concorsuale, destinato a realizzarsi attraverso la partecipazione ai riparti.

La Corte chiarisce che, nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda, anche tardiva, di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda tempestiva, ove formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito. Il giudicato è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale per ottenere nuovamente una seconda decisione.

L’ammissione tempestiva e quella tardiva costituiscono altrettante fasi del medesimo accertamento giurisdizionale. Il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo e all’esistenza di cause di prelazione, dando vita al giudicato endofallimentare. Esso opera anche in relazione a un titolo di prelazione o di prededuzione deducibile e non dedotto in via tempestiva.

Il giudicato non è neutralizzato dalla successiva rinuncia: la parte può rinunciare agli effetti del giudicato, ma non al fine di ottenere una nuova decisione dallo stesso giudice. Nel caso concreto, il decreto di esecutività non era stato opposto né impugnato, con conseguente formazione del giudicato ostativo. Il credito era stato conformato, nella sua porzione concorsuale, nei termini dell’ammissione tempestiva, nonostante l’intervenuta rinuncia. Segue il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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