Concorro del notaio nelle violazioni tributarie di società di capitali (Cass. civ. Sez. V n. 20697 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 è norma compatibile con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. La riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie non esclude il concorso di persone di soggetti terzi, privi di rapporto organico con l’ente. È pertanto configurabile, in presenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso del terzo estraneo — come il notaio rogante — nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di una società di capitali, con la sua autonoma sanzionabilità. La deroga dell’art. 7 opera solo per le persone fisiche legate all’ente da un rapporto organico di diritto o di fatto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato a un notaio le sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e all’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, contestandogli di aver autenticato numerose e concatenate cessioni di crediti, tutte riconducibili a un medesimo soggetto e a società formalmente rappresentate da altri. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del professionista e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.
Il giudice di secondo grado aveva escluso l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 al professionista esterno e aveva ritenuto che l’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 operasse solo per gli enti privi di personalità giuridica, non essendo provato un interesse proprio del notaio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione del sistema sanzionatorio tributario. Il d.lgs. n. 472/1997 aveva accolto il principio di personalizzazione della sanzione, riferendola all’autore materiale della violazione. Con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 il legislatore ha introdotto la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni relative al suo rapporto fiscale, mitigando il principio personalistico.
Secondo un orientamento richiamato dal Collegio, tale deroga presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse della società; se invece ha perseguito un interesse proprio o ha usato l’ente come schermo, torna applicabile la regola generale. Su questa base la giurisprudenza aveva escluso il concorso del terzo estraneo, ritenendo l’art. 9 incompatibile con l’art. 7.
Il Collegio dissente da quest’ultimo indirizzo. La ratio dell’art. 7 è concentrare la sanzione sul contribuente che ha tratto effettivo vantaggio dalla violazione; la deroga va quindi circoscritta alle sole persone fisiche titolari di un rapporto organico, di diritto o di fatto, con l’ente. Il dato letterale dell'”esclusivamente” e il richiamo al “rapporto fiscale” non impongono di escludere i concorrenti esterni.
La clausola di compatibilità del terzo comma dell’art. 7 consente di ritenere operante l’art. 9 anche quando la sanzione colpisce una persona giuridica. Il fondamento è nei principi generali del d.lgs. n. 472/1997: la personalità della sanzione, la colpevolezza, l’intrasmissibilità agli eredi. Il concorrente, anche solo morale, offre un contributo causale autonomo e risponde della propria condotta.
La distinzione decisiva è tra concorrente e responsabile solidale: solo il primo soggiage alla sanzione per la violazione; il secondo risponde dell’altrui obbligazione. La soluzione evita, inoltre, una disparità di trattamento rispetto al terzo che concorre con un’impresa individuale. Il primo motivo è accolto e si enuncia il principio di diritto indicato in massima; il secondo motivo, che censura un’argomentazione svolta ad abundantiam dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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