Nullità dell’appello tributario per difetto di delega non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 18634 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, il difetto di legittimazione del funzionario di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate che sottoscrive l’atto di appello, anche quando non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Si tratta di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà. Il vizio non integra una nullità assoluta ed insanabile. La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto, richiesta dall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, non è requisito meramente formale: la sua carenza determina nullità della sentenza solo quando renda impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, con rideterminazione sintetica del reddito complessivo operata dall’Agenzia delle entrate in applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973. La rettifica muoveva dal riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: abitazione principale, possesso di un’autovettura, acquisto di un appartamento e di una seconda autovettura.
Esperito senza esito un tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, che lo accoglieva integralmente. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r. della Lombardia, con compensazione delle spese. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale, per avere la C.t.r. omesso la descrizione della parte fattuale del giudizio. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti determina nullità solo se rende impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del dispositivo, in ragione del principio della strumentalità della forma: la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Nel caso concreto il giudice di appello si è attenuto a tali principi, avendo comunque motivato le ragioni poste a fondamento della nullità dell’atto di appello e del conseguente rigetto dello stesso per la mancanza di una valida sottoscrizione.
Il secondo motivo — con cui l’Ufficio lamentava che la C.t.r. aveva rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello per essere lo stesso sottoscritto da funzionari sprovvisti del relativo potere — è invece fondato. La Corte richiama il principio secondo cui il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, anche ove non sia esibita una specifica delega, non è rilevabile d’ufficio: trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, in mancanza si presume che l’atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà.
La C.t.r., rilevando ex officio la nullità, ha fatto mal governo di tali principi, non potendosi qualificare il vizio come nullità assoluta ed insanabile. Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del terzo, relativo all’onere della prova e alla necessità di qualifiche dirigenziali in capo ai funzionari delegati o deleganti.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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