Compensazione delle spese valida se motivata con ragioni gravi ed eccezionali (Cass. civ. Sez. 5 n. 14017 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, la compensazione può essere disposta dal giudice di merito solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 546/1992. Tale sindacato è censurabile in cassazione quando la motivazione sia generica o apparente, non potendo però il giudice di legittimità misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa. Il giudice, nel liquidare le spese a seguito di domanda della parte, non può attribuire una somma superiore a quella richiesta né discostarsi dallo scaglione tariffario dalla stessa indicato nella notula, non potendo la parte modificare la propria richiesta nei successivi gradi di giudizio. In caso di prosecuzione del giudizio solo per la determinazione del rimborso delle spese, il valore della controversia nel grado è dato dal differenziale tra la somma liquidata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione per varie cartelle, deducendone l’omessa notifica ed eccependo la prescrizione della pretesa. Il giudice di merito aveva dichiarato prescritta la pretesa impositiva, ma la compensazione delle spese disposta per entrambi i gradi era stata cassata da questa Corte per apoditticità della motivazione.
Nel giudizio di rinvio, il giudice di secondo grado aveva condannato la sola agente della riscossione al pagamento delle spese, compensandole invece nei confronti degli enti impositori per la loro estraneità all’attività di notifica delle cartelle. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, avendo entrambi gli enti dato causa al giudizio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolamentazione delle spese nel processo tributario trova la sua disciplina nell’art. 15 d.P.R. n. 546/1992, che richiede, ai fini della compensazione, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La Corte ha precisato che il giudice di merito ha un potere discrezionale nella valutazione dell’opportunità di compensare le spese, ma le ragioni devono essere specificamente indicate in sentenza, senza formule di stile o enunciazioni astratte. Nella fattispecie, la Commissione Tributaria ha espressamente motivato la compensazione valorizzando l’estraneità degli enti impositori all’attività di notifica delle cartelle, attività rimessa esclusivamente all’agente della riscossione, così esplicitando ragioni concrete e non meramente apparenti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’erronea determinazione del valore della controversia, sostenendo che l’utilizzo dello scaglione fino a 26.000 euro avrebbe violato i minimi tariffari. La Corte ha rigettato anche tale doglianza, rilevando che il ricorrente stesso aveva indicato nella notula prodotta nel ricorso in riassunzione lo scaglione sino a 26.000 euro, sicché il giudice non avrebbe potuto attribuire una somma superiore a quella richiesta né utilizzare uno scaglione diverso da quello indicato dalla parte. Il ricorrente non poteva poi, in sede di legittimità, modificare la propria domanda e censurare l’utilizzo di uno scaglione di cui egli stesso aveva chiesto l’applicazione.
La Corte ha infine escluso rilievo alla censura relativa alla mancata indicazione analitica delle voci liquidate, essendo sufficiente che il giudice abbia liquidato tra minimo e massimo tariffario senza violare i minimi dello scaglione richiesto. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, il loro ammontare è stato determinato sulla base del criterio del disputatum, costituito dal differenziale tra la somma liquidata e quella ritenuta corretta, e del decisum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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