Notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 20872 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale del ricorso a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. La verifica officiosa del rito di notificazione prevale sull’esame dei motivi di merito e preclude ogni ulteriore scrutinio del ricorso.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti da un’associazione sportiva dilettantistica avverso distinti avvisi di accertamento per IVA, relativi agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, contestando l’irregolare detrazione forfetaria effettuata nella misura del 50% anziché del 10%.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, rideterminando l’IVA in relazione alla natura, pubblicitaria o di sponsorizzazione, delle prestazioni. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso, rilevando che la questione non attiene ai motivi di merito ma al rito della notificazione. Dalla relata di notificazione risultava che l’atto era stato spedito a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., alla contribuente presso il domicilio fiscale e presso il domicilio del procuratore, con indicazione del numero delle raccomandate e della data di spedizione del 29.11.2016.
Dagli atti di causa, tuttavia, non risultavano allegati all’originale del ricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate indicate nella relata. Nemmeno le ricerche effettuate dalla cancelleria al sistema informativo della cassazione evidenziavano il deposito di alcun avviso di ricevimento riferito al ricorso.
La Corte ha richiamato i principi già affermati in materia, secondo cui la notifica a mezzo postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. La mancanza di tale documento determina l’inesistenza della notifica, rilevabile d’ufficio, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., come statuito da Cass. n. 20778 del 21/07/2021.
Non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’associazione contribuente, la Corte non ha provveduto in ordine alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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