Contributi consortili: onere reale a carico del proprietario, il canone irriguo non è accollabile all’affittuario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10414 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, fondato sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco all’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, atteso che i fondi difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere. Ne consegue che l’obbligo contributivo costituisce onere reale gravante sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, il quale è tenuto al pagamento anche laddove abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire dell’impianto realizzato dal consorzio. L’obbligazione relativa al pagamento dell’acqua utilizzata per l’irrigazione grava parimenti originariamente sui proprietari consorziati e, avendo natura paratributaria, non consente il ricorso a strumenti giuridici che implichino la disponibilità del rapporto, con la conseguenza che non è ammissibile l’accollo del debito da parte dell’affittuario o dell’utilizzatore di fatto del fondo. Il canone irriguo, distinto in quota fissa e quota variabile, attiene alla sola quantificazione del tributo: la quota fissa è comunque dovuta dal proprietario, mentre la quota variabile è dovuta esclusivamente in caso di effettivo utilizzo delle acque fornite dal consorzio. Le regole sul riparto dell’onere probatorio non risultano mutate per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che non comporta inversione dell’onere né preclude il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e ss. c.c., essendo norma applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava avvisi di pagamento notificati dal Consorzio di Bonifica, concernenti contributi consortili per raccolta, depurazione e scarico acque relativi agli anni 2018 e 2019. La contribuente lamentava il difetto di soggettività passiva, trattandosi in parte di terreni affittati a terzi, carenze motivazionali e l’assenza di effettivi benefici dalle opere consortili sui propri fondi, per la mancata fruizione del servizio di irrigazione. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e l’appello era rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, la quale riteneva generica la censura sulla legittimazione passiva degli affittuari, correttamente ripartito l’onere probatorio e non provata l’assenza di beneficio fondiario, considerato che la scelta imprenditoriale di un sistema irriguo alternativo non escludeva il beneficio oggettivo derivante dall’attività consortile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Consorzio per violazione dei limiti dimensionali di cui al DM n. 110/2023, chiarendo come l’eventuale violazione non integri una causa di inammissibilità ma configuri, al più, una responsabilità ai fini della decisione sulle spese processuali ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità ratione temporis dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, ai giudizi pendenti. Richiamando il precedente delle Sez. 5, n. 18764 del 2024, ha affermato che la norma, in difetto di disposizioni transitorie, vale solo per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022 e non altera la normale ripartizione dell’onere probatorio, né preclude le presunzioni semplici.
Con riguardo ai motivi sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla mancata produzione del piano di classifica, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non anche quando valuti incongruamente l’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito, ha ribadito che il presupposto impositivo del contributo di bonifica è intrinseco alle opere di difesa idraulica, sicché i fondi difesi acquistano di per sé maggior valore, come da giurisprudenza costante (Sez. 5, n. 27057 del 2014). Poiché il giudice di merito aveva accertato che le condotte irrigue erano perfettamente funzionanti e idonee ad aumentare il valore dei fondi, il consorzio aveva assolto l’onere probatorio, restando irrilevante la scelta della contribuente di avvalersi di un sistema alternativo.
In ordine alla censura relativa alla specificità del ricorso introduttivo per i terreni affittati, la Corte ha ritenuto la genericità delle allegazioni, non essendo indicati i terreni, i periodi e gli importi contestati, né essendo consentita l’integrazione dei motivi in appello ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, se non nei casi tassativi ivi previsti.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha escluso che la mera esistenza di un contratto di affitto possa trasferire gli obblighi consortili sugli affittuari. I contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo nel perimetro del comprensorio, che deve dimostrare l’assenza di beneficio, senza che rilevi la volontà di non usufruire dell’impianto irriguo. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’obbligazione per l’acqua irrigua, di natura paratributaria, grava sui proprietari consorziati e non ammette accollo da parte dell’affittuario. La distinzione tra la quota per l’incremento di valore fondiario, a carico del proprietario, e quella per il miglioramento fondiario, eventualmente a carico del conduttore, attiene alla sola quantificazione del tributo, essendo la quota variabile dovuta solo in caso di effettivo utilizzo dell’acqua e restando la quota fissa comunque a carico della proprietà. Infine, la nota del Capo Settore del Consorzio non poteva avere valore confessorio, non potendo riconoscersi al funzionario alcun potere abdicativo sul diritto di esigere i contributi.
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Nota della Redazione
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