Controllo automatizzato e contraddittorio preventivo: non serve la comunicazione d’esito (Cass. civ. Sez. 5 n. 7523 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione. In tal caso, l’omissione può costituire mera irregolarità ovvero comportare la nullità della cartella ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contraddittorio preventivo non è dovuto nemmeno quando la cartella riguardi tributi armonizzati e il controllo automatizzato verta su dati dichiarati. La decadenza del potere di riscossione ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento per circa € 161.284, emessa a seguito di controlli automatizzati per IRES e IVA relativi agli anni 2014 e 2015. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullava la cartella, ritenendo che non fosse stata preceduta dalla notifica degli avvisi di irregolarità e che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione per la tardiva consegna del ruolo.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la necessità della comunicazione di irregolarità e ritenendo non maturata la decadenza, in quanto la pretesa traeva origine da una dichiarazione integrativa presentata nel 2017. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società lamentava la violazione del contraddittorio preventivo, richiamando i principi dello Statuto del contribuente e la normativa unionale. La Corte ha ribadito il principio per cui l’emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato non richiede, di regola, la preventiva comunicazione dell’esito al contribuente. Tale comunicazione è dovuta solo se la procedura non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati, potendo la sua omissione comportare la nullità della cartella ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La Corte ha precisato che tale principio si applica anche alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora la verifica nasca da dati e incongruenze risultanti dalla dichiarazione, senza implicare valutazioni. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva accertato che le somme derivavano da un minor credito IVA, da sanzioni per acconti versati tardivamente e da un’eccedenza di versamenti dichiarata senza riscontro nel sistema informatico: profili per i quali è legittimo il ricorso al controllo automatizzato senza previo invio della comunicazione di irregolarità. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che la cartella riguardasse tributi armonizzati, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17758/2016, e ha valorizzato la scelta del legislatore, di cui all’art. 6-bis l. n. 212/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, non applicabile ratione temporis), di escludere il contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati e di pronta liquidazione.
Il secondo motivo di ricorso riguardava la decadenza del potere di riscossione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sulla circostanza, non contestata, che la pretesa fosse riferibile a una dichiarazione integrativa presentata nel 2017, con conseguente scadenza del termine di decadenza al 31.12.2020. La ricorrente avrebbe dovuto contestare l’applicazione del principio di non contestazione, non limitandosi a un generico richiamo all’onere della prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. per la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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