Spedizione per posta ordinaria dell’assegno e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 21029 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e di riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. Le modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale comportano l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti. La condotta si configura dunque come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente era stata condannata, in primo e in secondo grado, al risarcimento del danno in favore di una compagnia assicurativa. Quest’ultima, per effetto di tale pronuncia, era stata costretta a rinnovare il pagamento in favore del legittimo creditore. La responsabilità era stata riconosciuta per aver consentito l’incasso, presso una propria dipendenza, da parte di un soggetto non legittimato, di un assegno di traenza emesso per conto della debitrice da un istituto bancario e risultato provento di furto.
La Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione di prima istanza, aveva respinto l’appello della società sul concorso di colpa del creditore. Il giudice del gravame aveva ritenuto che l’inoltro del titolo al destinatario per mezzo della posta ordinaria, di fronte agli obblighi della banca negoziatrice di controllare la genuinità del titolo e di verificarne la corretta circolazione, non avesse adeguata incidenza nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduce la violazione dell’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 83 Cod. postale, sostenendo che non può ravvisarsi l’insussistenza di un antecedente idoneo a influire sulla sequenza causale nel fatto che l’assegno, oggetto di trafugamento e posto successivamente all’incasso, fosse stato spedito per mezzo della posta ordinaria. La ricorrente richiama pure il divieto di includere valori nella corrispondenza ordinaria e raccomandata.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9769/2020 e ribadito dalla coeva n. 9770/2020: la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si fonda sulle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale. Esse comportano l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La condotta si configura perciò come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
Il principio rende irrita la pronuncia impugnata e ne determina la doverosa cassazione. La sentenza viene cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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