Litisconsorzio necessario degli enti creditori nell’opposizione a cartella per sanzioni stradali (Cass. civ. Sez. III n. 19132 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, ove il destinatario deduca la mancata notifica del verbale di accertamento, la controversia va qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non come opposizione all’esecuzione. In tale giudizio sono litisconsorti necessari non soltanto gli enti impositori, titolari della pretesa sanzionatoria, ma anche l’esattore che ha emesso l’atto opposto. La mancata evocazione in giudizio di uno dei litisconsorti necessari rende la sentenza inutiliter data e determina la nullità dell’intero processo, rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha notificato al contribuente una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo da due Prefetture, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. Il contribuente ha proposto opposizione contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni.

Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione. Il Tribunale, in riforma della decisione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’ente intimato non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato indirizzo secondo cui l’opposizione alla cartella emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, ove si deduca che essa costituisce il primo atto con cui si è venuti a conoscenza della sanzione per nullità o omissione della notifica del verbale, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

Su questa premessa si innesta il rilievo, giudicato pregiudiziale ed assorbente, della nullità del giudizio di merito, svoltosi in mancanza degli enti creditori. Nei giudizi di opposizione “recuperatoria” alla cartella, infatti, la legittimazione passiva spetta non solo all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, come litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto, per l’interesse a resistere in ragione dell’incidenza dell’eventuale annullamento sul rapporto esattoriale.

La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, che ha già affermato tale principio in relazione ai giudizi di opposizione a cartella per sanzioni stradali con deduzione della mancata notifica del verbale.

Da ciò deriva che, ove uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato, la sentenza è inutiliter data e la conseguente nullità, se non rilevata in sede di merito, deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, resta viziato l’intero processo.

La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rimessione al Giudice di Pace, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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