Straniero non espellibile: il giudice di pace deve valutare la CEDU (Cass. civ. Sez. I n. 28104 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione al decreto di espulsione il giudice di pace non può limitarsi a verificare il requisito formale dell’assenza del permesso di soggiorno. Egli è tenuto a rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento e, quindi, anche l’eventuale condizione di non espellibilità dello straniero ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, norma protettiva di carattere generale. L’attuale testo dell’art. 19 del TUI, pur non contenendo più un esplicito divieto di respingimento per violazione della vita privata e familiare, mantiene il divieto ove ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del TUI, tra i quali rientrano gli obblighi imposti dalla CEDU. Ne deriva che il giudice deve valutare la condizione di non espellibilità accertando la situazione personale dello straniero nel complesso, con riferimento al caso concreto e secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, e non in modo astratto o atomistico.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale e il correlato decreto del Questore. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione, ritenendo che il proprio controllo fosse limitato alla verifica dei requisiti di legge del provvedimento prefettizio al momento dell’emissione, senza margini di discrezionalità o considerazioni umanitarie. Il giudice affermava la sussistenza del presupposto di legge poiché, con precedente provvedimento, era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e lo straniero si era trattenuto nel territorio senza giustificato motivo.
Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Con ordinanza interlocutoria la Corte disponeva il rinnovo della notifica alla Prefettura, incombente che veniva assolto, e fissava nuova udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce che il d.l. n. 20/2023 ha soppresso l’esplicitazione dei criteri di accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non ha abrogato l’art. 8 CEDU. Ne consegue che il bilanciamento tra quei criteri e le esigenze dello Stato deve comunque essere effettuato. Il ricorrente evidenzia di aver fatto ingresso in Italia in maniera regolare tredici anni prima, di essere inserito nel territorio e di aver visto rigettare il rinnovo del permesso per ragioni ritenute meramente burocratiche.
La Corte muove da un principio già affermato in sede di legittimità: il giudice di pace, adito con ricorso in opposizione al decreto di espulsione, è tenuto a rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento e anche l’eventuale condizione di non espellibilità ai sensi dell’art. 19 del TUI. Il riferimento è a un orientamento costante, richiamato nelle pronunce Cass. n. 15843 del 06/06/2023, Cass. n. 20075 del 22/07/2024, Cass. n. 22508 del 26/07/2023 e Cass. n. 35684 del 21/12/2023, che valorizza l’accertamento dei legami familiari sul territorio, la presenza di figli e la concreta condizione dello straniero, non gli astratti riferimenti alla condanna penale o all’assenza del permesso.
Il Collegio osserva che l’attuale testo dell’art. 19 del TUI, pur privo di un esplicito divieto di respingimento per violazione della vita privata e familiare, conserva il divieto ove ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, dello stesso TUI. Tra questi rilevano gli obblighi convenzionali, i cui contenuti sono precisati dalla Corte EDU. Questa ha più volte ribadito che gli Stati possono controllare ingresso e soggiorno degli stranieri, ma le decisioni che incidono su un diritto protetto dall’art. 8 CEDU devono essere conformi alla legge e necessarie in una società democratica, dunque giustificate da un bisogno sociale imperativo e proporzionate allo scopo.
La Corte richiama la giurisprudenza europea sul punto — Uner c. Paesi Bassi, Savran c. Danimarca, Otite c. Regno Unito e, in particolare, Narjis c. Italia — e i criteri già ricapitolati nell’ordinanza n. 8363/2025: natura e gravità del reato, durata del soggiorno, tempo trascorso dal reato e condotta successiva, nazionalità degli interessati, situazione familiare, interesse e benessere dei figli, solidità dei legami sociali e culturali con il paese ospite e con quello di destinazione.
Da qui la condizione di non espellibilità, da accertare nel caso concreto, derivante dall’obbligo per lo Stato di rispettare la CEDU a prescindere dal richiamo esplicito del legislatore nazionale. Il giudice di pace non può quindi esimersi dal valutare la situazione personale dello straniero nel complesso, con specifici riferimenti al caso concreto. Il provvedimento impugnato è erroneo perché non ha considerato la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l’inserimento documentato anche dal contratto di locazione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del provvedimento e rinvio al giudice di pace in persona di diverso magistrato anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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