Certificazione dei contratti e poteri di qualificazione del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21090 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario, investito dell’accertamento dell’obbligazione tributaria, non è vincolato — in punto di qualificazione del rapporto — dagli effetti della certificazione del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro resa ai sensi degli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Gli effetti della certificazione permangono verso i terzi, compresa l’amministrazione finanziaria, fino a quando non sia stato accolto con sentenza di merito uno dei ricorsi esperibili ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 276/2003, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Il potere-dovere di qualificazione del giudice tributario opera però su un piano distinto da quello della qualificazione civilistica, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie e del rispetto del thema controverso. La certificazione resta elemento del quadro probatorio, ma non preclude l’autonomo accertamento fiscale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativi all’anno di imposta 2014. Due i rilievi principali. Il primo riguardava due contratti d’appalto stipulati con una cooperativa e riqualificati come somministrazione di manodopera, per assenza di autonomia organizzativa e mancata assunzione del rischio d’impresa: le prestazioni fatturate venivano così ricondotte a mero rimborso dei costi del personale, con recupero delle deduzioni IRAP e della detrazione IVA. Il secondo contestava la deduzione di un fondo spese future di euro 98.473,59, in violazione dell’art. 107, comma 4, d.P.R. n. 917/1986.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello e annullava le riprese IRAP e IVA: per il giudice d’appello l’Agenzia avrebbe dovuto impugnare la certificazione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, essendo inibita la riqualificazione autonoma. Confermava invece il recupero IRES. Ricorreva l’Agenzia con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita assenza di esposizione sommaria dei fatti: la lettura dell’atto consente di individuare esattamente la pretesa impositiva e le ragioni della riqualificazione. Il primo motivo, prospettato per violazione degli artt. 75, 78, 79 e 80 d.lgs. n. 276/2003, è fondato.

Il Collegio richiama anzitutto il potere-dovere del giudice di dare qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ricercando le norme applicabili anche diverse da quelle erroneamente invocate dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie. Il giudice tributario può qualificare il rapporto anche in modo difforme dalla prospettazione delle parti, purché non introduca nuovi elementi di fatto e restino inalterati petitum e causa petendi.

La CTR aveva ritenuto quel potere inibito dall’effetto preclusivo della disciplina sulla certificazione. La Corte ricostruisce il quadro normativo: gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto permangono verso i terzi fino all’accoglimento, con sentenza di merito, di uno dei ricorsi esperibili ai sensi dell’art. 80, salvi i provvedimenti cautelari; il ricorso si propone davanti al giudice del lavoro per erronea qualificazione o difformità tra programma negoziale certificato e sua attuazione.

Il passaggio decisivo è sistematico. La disciplina della certificazione è incentrata sulla qualificazione civilistica del contratto e sul ruolo del giudice ordinario; la legge delega n. 30/2003 non contiene riferimenti al rapporto tributario. Un piano è la qualificazione civilistica; altro piano è l’obbligazione tributaria, di diritto pubblico. Il giudice tributario è pienamente investito di quest’ultima: tiene conto della certificazione come fatto dedotto e elemento del quadro probatorio, ma non è vincolato in punto di qualificazione dagli artt. 75 e ss.

La sentenza impugnata non è in linea con tale principio e la questione va riesaminata dal giudice del rinvio. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, sempre relativo alla certificazione, e il terzo, sull’efficacia del giudizio penale ex artt. 654 cod. proc. pen. e 2909 cod. civ. La Corte cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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