Accertamento bancario: la notifica in unico plico di più avvisi è valida e il ricorso deve essere autosufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11111 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con prova non generica ma analitica, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili. Non sussiste alcuna nullità quando più avvisi di accertamento, riferiti a diversi periodi d’imposta ma al medesimo soggetto passivo, siano notificati in un unico plico, atteso che la violazione ricorre soltanto qualora più atti con diversi destinatari vengano inclusi in un unico plico. Infine, la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione in materia tributaria non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio la cui operatività è circoscritta al processo civile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, in unico plico, due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali accertava un maggior reddito a fini Irpef e relative addizionali a seguito di indagini bancarie. Il contribuente impugnava l’avviso relativo all’anno 2010 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo confermava integralmente la sentenza di primo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato le censure, dichiarandone la gran parte inammissibili. In primo luogo, ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, non riproducendo il contenuto degli atti processuali dei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., come nel caso dell’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’atto o alla mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le doglianze riguardanti la motivazione della sentenza, in quanto, a fronte di una doppia conforme, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., senza che l’impugnante avesse dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha inoltre precisato che l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico e decisivo, non già la critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che si risolve in una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente la notifica in un unico plico, conformandosi all’orientamento per cui la violazione dell’art. 137 c.p.c. ricorre soltanto quando più atti con diversi destinatari vengano inclusi in un unico plico. Ha inoltre ribadito il principio in materia di accertamento bancario, ricordando che spetta al contribuente fornire una prova analitica della riferibilità di ogni versamento a fatti non imponibili.
Infine, la Corte ha accolto il motivo concernente l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, escludendone l’operatività nel processo tributario. Ha pertanto espunto l’attestazione contenuta nella sentenza impugnata e rigettato nel resto il ricorso, con declaratoria di inapplicabilità della disposizione al giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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