Notifica al portiere e decorrenza del termine per impugnare l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 13021 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 3, cod. proc. civ., la consegna della copia al portiere dello stabile perfeziona l’attività notificatoria e da tale momento decorre il termine per impugnare l’atto impositivo. La raccomandata informativa prescritta dal comma 4 costituisce un quid pluris che colma il minore grado di conoscibilità dell’atto, ma non sposta il momento di perfezionamento della notifica, che resta quello della consegna. La nullità degli atti impositivi per asserita illegittimità della nomina del dirigente sottoscrittore non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dal contribuente fin dal ricorso introduttivo. Nel processo tributario il divieto di nova in appello, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, opera anche per le eccezioni in senso proprio.

Il Fatto

Una società operante nel settore della produzione cinematografica riceveva tre avvisi di accertamento, per IVA e imposte dirette, relativi agli anni dal 2007 al 2009. Impugnati gli atti, il ricorso introduttivo veniva rigettato in primo grado e l’appello della contribuente era respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

I giudici di merito avevano ritenuto il ricorso tardivo quanto agli avvisi per il 2007 e il 2008, notificati il 23.04.2012 mediante consegna al portiere, mentre la spedizione era avvenuta il 25.07.2012. Avevano inoltre escluso la deducibilità di costi non documentati. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente contestava la declaratoria di tardività, sostenendo la nullità della notificazione per non essere state indicate le ricerche delle persone abilitate e per il mancato invio della raccomandata informativa. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: per rispettare il principio di specificità occorre la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, per consentire la verifica della doglianza dalla sola lettura del ricorso. Nella specie la ricorrente non aveva riportato tali atti; il motivo era altresì nuovo e, comunque, infondato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 18992 del 2017, la Corte ha ricordato che l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 dell’art. 139 cod. proc. civ. determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La consegna al portiere attribuisce all’atto un grado minore di conoscibilità, ma ciò non degrada la consegna al punto da richiedere lo spostamento del momento di perfezionamento, come accade per l’ipotesi dell’art. 140 cod. proc. civ.

Ne deriva che l’attività notificatoria si era integralmente compiuta con la consegna al portiere del 23.04.2012. Da tale data decorreva il termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché correttamente il ricorso del 25.07.2012 era stato ritenuto tardivo. Con il secondo motivo la contribuente deduceva la nullità degli avvisi per difetto assoluto di attribuzione, essendo stati firmati da un dirigente nominato senza concorso pubblico, eccezione che assumeva rilevabile d’ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il vizio non determina la nullità dell’accertamento e non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepito fin dal primo atto introduttivo.

Il divieto di nova in appello si applica anche alle eccezioni in senso proprio, che implicano la deduzione di fatti richiedenti una specifica indagine non effettuabile per la prima volta in appello. La contribuente non aveva dimostrato di avere dedotto l’eccezione nel ricorso introduttivo. Il terzo motivo, relativo al principio di derivazione e all’indeducibilità dei costi, è stato dichiarato inammissibile per non avere colto la ratio decidendi: i costi erano stati esclusi perché non documentati e iscritti con causali generiche. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito dal rigetto del principale, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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