Reclamo avverso fallimento e sanatoria nullità per costituzione del PM (Cass. civ. Sez. I n. 21245 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della Procura generale presso la Corte di appello sana ogni eventuale profilo di nullità della vocatio in ius della parte pubblica, già parte istante nel procedimento prefallimentare. Il vizio della notificazione dell’atto di reclamo al P.M., ove pure sussistente, risulta così sanato per effetto dell’intervento in giudizio dell’organo pubblico. È inammissibile, per contro, il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’egida della violazione e falsa applicazione di legge, solleciti un diverso e più favorevole apprezzamento della quaestio facti, in particolare in ordine all’insolvenza e al requisito di procedibilità del reclamo.
Il Fatto
La società ricorrente propone reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall. avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento. La Corte di appello rigetta il reclamo, ritenendo non confutato il perdurante inadempimento delle obbligazioni da crediti di lavoro per importo superiore a euro 400.000 e smentita, dalle dichiarazioni dell’amministratore, l’asserita continuità aziendale. La società impugna quindi la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; gli intimati non svolgono difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 160 e 161 cod. proc. civ., sostenendo che la mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto di reclamo al P.M. avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata.
La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato. Anche a prescindere dal merito della doglianza, formulata in modo irrimediabilmente generico, rileva che la costituzione nel giudizio di reclamo della Procura generale presso la Corte di appello risulta pacificamente dalla lettura del provvedimento impugnato e ha comunque sanato ogni eventuale profilo di nullità della vocatio in ius della parte pubblica.
Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 e 16 l. fall., lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel valutare la sussistenza dell’insolvenza e il requisito di procedibilità, per essere erroneo l’apprezzamento di euro 400.000 quale debitoria da crediti di lavoro.
Il motivo è dichiarato inammissibile. Sotto l’egida del vizio di violazione di legge si chiede in realtà alla Corte di legittimità un diverso e più favorevole apprezzamento della quaestio facti, scrutinio inibito al giudice di legittimità. La Corte richiama i propri precedenti conformi (Sez. I n. 3340 del 05.02.2019, Sez. I n. 24155 del 13.10.2017, Sez. I n. 640 del 14.01.2019).
Il ricorso è dunque rigettato. Nulla è disposto per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.