Inammissibile il ricorso per doppia conforme e interessi post riforma (Cass. civ. Sez. II n. 5019 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, si applica, per espressa previsione del comma 2 della stessa disposizione, solo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. È quindi irrilevante che il rapporto contrattuale fosse ancora sub iudice a quella data. Non sussiste questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., giacché la scelta del legislatore risponde a finalità deflattiva e di tutela del credito. In tema di doppia conforme, è inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi, non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che sono tra loro diverse.
Il Fatto
Un appaltatore, titolare di una ditta individuale, aveva stipulato con due committenti, a partire dal 2007, una serie di contratti di appalto per la ristrutturazione progressiva di un immobile, con ulteriori opere extracontratto. A fronte del mancato pagamento di una fattura, l’appaltatore aveva opposto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e sospeso i lavori; le committenti avevano esercitato il recesso per giusta causa.
Il Tribunale aveva condannato le committenti al pagamento di una somma in favore dell’appaltatore, applicando gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto i soli interessi legali, escludendo l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 e del novellato art. 1284, comma 4, cod. civ., rigettando per il resto gli appelli. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’applicabilità del nuovo tasso di interessi. Il ricorrente sosteneva che, essendo il rapporto ancora sub iudice all’entrata in vigore della novella, questa dovesse trovare applicazione in forza dei principi in materia di ius superveniens. La Corte rigetta la censura: decisivo non è il dato sostanziale, ma la previsione dell’art. 17, comma 2, d.l. n. 132/2014, che àncora l’efficacia della disposizione ai soli procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Il richiamo al tempus regit actum è pertanto non pertinente.
Quanto ai profili di incostituzionalità, la Corte esclude ogni contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., valorizzando la duplice finalità della norma: tutela del credito e deflazione del contenzioso. La scelta legislativa si giustifica perché, dopo l’entrata in vigore, il debitore è posto in condizione di sapere che l’instaurazione del giudizio comporterà la decorrenza degli interessi secondo la legislazione speciale sui ritardi di pagamento.
Il nucleo argomentativo più rilevante riguarda i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente per la stretta connessione. La Corte li dichiara in parte inammissibili sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicando l’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis, trattandosi di doppia conforme. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ma nulla aveva dedotto in tal senso.
La Corte esclude poi il vizio di motivazione apparente, applicando il principio del minimo costituzionale elaborato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La sentenza d’appello, dal confronto tra i reciproci inadempimenti, aveva coerentemente escluso i presupposti dell’eccezione di inadempimento: l’appaltatore era già stato invitato a riprendere i lavori e a indicarne la data di compimento, mentre il debito residuo delle committenti era di poco superiore al 10% della trattenuta in garanzia. Quanto all’art. 1671 cod. civ., la Corte chiarisce che il recesso ad nutum del committente non esige giusta causa, ma l’esclusione del recesso ad nutum rende irrilevante la deduzione per carenza di interesse. Infine, le censure sull’art. 1183 cod. civ. e sui canoni di interpretazione contrattuale sono giudicate inammissibili, e il motivo sulla compensazione delle spese infondato, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
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