Delibere condominiali nulle e annullabili nell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 21244 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, dopo la modifica dell’art. 1137 cod. civ. ad opera dell’art. 15 della legge n. 220 del 2012, l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, mentre la nullità ha carattere residuale e ricorre per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto, contenuto illecito o difetto assoluto di attribuzioni. Sono meramente annullabili le deliberazioni che ripartiscono in concreto tra i condomini le spese di gestione dei beni e servizi comuni, adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione, rilevabile anche d’ufficio; l’annullabilità, invece, è deducibile solo in via d’azione, mediante domanda riconvenzionale proposta nell’atto di citazione nel termine perentorio di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ., e non in via di eccezione. Ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con cui l’opponente si limiti a dedurre l’annullabilità senza chiedere l’annullamento.
Il Fatto
Nel 2005 il Condominio ottenne dal Tribunale di Massa, nei confronti di una condomina, un decreto ingiuntivo per circa 2.704,00 euro a titolo di spese condominiali, fondato sulla delibera dell’8 ottobre 2004 di approvazione del bilancio delle gestioni 2002/2003 e 2003/2004. La condomina propose opposizione chiedendo in via principale la nullità della delibera per non veridicità del bilancio, in via subordinata l’accertamento di versamenti non contabilizzati, e in via riconvenzionale l’esonero dalle spese di riscaldamento centralizzato per l’avvenuto distacco del proprio impianto.
L’opposizione fu rigettata in primo grado e in appello. La Corte di merito ravvisò profili di sola annullabilità, sanati dalla mancata tempestiva impugnazione della delibera, e ritenne corretta la contabilizzazione e la ripartizione degli oneri. La condomina ricorre in cassazione con tre motivi; il Condominio resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti riferiti alla delibera dell’8 ottobre 2004 e al riparto delle spese. Anzitutto dichiara inammissibili i profili di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per la regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato distinte ragioni a sostegno delle due pronunce conformi.
Ritiene parimenti inammissibili le censure di motivazione apparente, che ricorre in ben altri casi secondo Sezioni Unite n. 2763 del 2023: nel caso concreto la motivazione della Corte di appello è effettiva, risoluta e coerente, avendo accertato che gli acconti erano stati correttamente contabilizzati e che la condomina aveva omesso di contestare i versamenti prima dell’approvazione del bilancio.
Nel merito, la Corte richiama i principi di Sezioni Unite n. 9839 del 14.04.2021: la categoria della nullità delle delibere assembleari ha estensione residuale e ricorre per mancanza originaria degli elementi costitutivi, impossibilità dell’oggetto, contenuto illecito o difetto assoluto di attribuzioni. Sono invece nulle, perché eccedenti le attribuzioni dell’assemblea ex art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., le delibere che stabiliscono o modificano i criteri generali di ripartizione delle spese per il futuro.
Nel caso di specie vengono in rilievo profili di sola annullabilità: si contesta la ripartizione in concreto delle spese di gestione del riscaldamento e la mancata contabilizzazione di versamenti parziali. Trova dunque applicazione il principio delle Sezioni Unite per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la domanda riconvenzionale di annullamento deve essere proposta nel termine perentorio ex art. 1137, comma 2, cod. civ., non con la sola eccezione.
La relativa domanda, da intendersi implicitamente compresa in quella più ampia di nullità avanzata con l’atto di opposizione, era pertanto tardiva, essendo la delibera dell’8 ottobre 2004 e l’atto di citazione in opposizione notificato il 5 settembre 2005, con termine abbondantemente scaduto. Il ricorso è quindi respinto. Non si provvede sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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