Compensazione del prezzo di aggiudicazione fallimentare e perdita automatica della cauzione (Cass. civ. Sez. I n. 20682 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito dall’ordinanza di vendita comporta in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non residuando in capo al giudice alcuna discrezionalità nella pronuncia. La compensazione prevista dall’art. 1243, comma 1, cod. civ. opera solo in presenza di debiti reciproci scaduti e di ammontare determinato: la contestazione del controcredito da parte della curatela ne esclude l’operatività per illiquidità. L’aggiudicatario che abbia offerto il pagamento anche mediante compensazione è pertanto tenuto al versamento secondo le modalità ordinarie, ove il credito non sia stato quantificato.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società in liquidazione ha dichiarato la decadenza di un ente locale dall’aggiudicazione provvisoria di un immobile acquisito all’attivo della procedura e ha disposto l’incameramento della cauzione a titolo di multa. L’ente aveva partecipato alla vendita senza incanto offrendo di corrispondere il prezzo, in parte già depositato, mediante compensazione con crediti vantati verso la massa per imposte locali e opere di bonifica.

Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 l. fall. è stato respinto dal Tribunale, che ha rilevato il mancato versamento del saldo entro il termine di novanta giorni prescritto e ha escluso la configurabilità della compensazione, per l’assenza di riconoscimento del credito da parte della curatela e per il pregiudizio alla par condicio creditorum. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla curatela, osservando che il decreto impugnato è definitivo e atto a pregiudicare con efficacia di giudicato il preteso diritto dell’aggiudicatario provvisorio alla restituzione della cauzione. Il provvedimento di decadenza è stato del resto emesso proprio a seguito della richiesta di restituzione avanzata dall’ente.

Nel merito, la Corte ha richiamato la regola secondo cui al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronuncia (Cass. 28461/2023). Una volta constatato il mancato versamento nei termini e nei modi prescritti, i giudici di merito non dovevano né potevano compiere alcun apprezzamento sul contegno tenuto dall’aggiudicatario.

Quanto alla possibilità di pagare mediante compensazione, la Corte ha ricordato che essa costituisce applicazione della regola generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni. Perché operi è però necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato (Cass., Sez. U., 23225/2016), anche se insorti in tempi diversi (Cass. 13416/2019).

Nel caso concreto, il giudice di merito ha affermato che il credito dell’ente per imposte comunali sugli immobili mancava di certezza e liquidità, essendo contestato nel suo ammontare dalla curatela. Tale rilievo si risolve nella constatazione dell’impossibilità di ritenere compensata parte dell’obbligazione in mancanza dei presupposti dell’art. 1243, comma 1, cod. civ., e non si presta a censure, poiché la contestazione del controricorrente escludeva l’operatività di una compensazione legale per illiquidità del credito contrapposto (Cass. 4073/1998).

In una simile situazione, all’amministrazione aggiudicataria non rimaneva che adempiere tramite il pagamento del prezzo, non potendo addossare al curatore l’onere di una quantificazione che presupponeva il riconoscimento del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha tuttavia disposto l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ravvisando nella peculiarità della vicenda una grave ed eccezionale ragione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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