Avviso di liquidazione nullo se fondato solo sui valori OMI (Cass. civ. Sez. V n. 21331 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si fondi esclusivamente sulle quotazioni OMI è nullo per difetto di motivazione. Le stime OMI costituiscono meri valori presuntivi e indiziari, indicazioni di valore di «larga massima» inidonee da sole a fondare l’accertamento del maggior valore e a sostituire la stima puntuale del bene. Esse non integrano i requisiti di precisione e gravità richiesti e devono essere accompagnate da ulteriori elementi probatori. In presenza di un vizio genetico che rende nullo l’atto impositivo, il giudice di merito non può rideterminare il quantum dovuto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni, emesso in relazione a una sentenza civile dichiarativa di intervenuta usucapione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso annullando integralmente l’atto impositivo. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva la motivazione dell’atto carente: l’ufficio non aveva svolto indagini tecniche finalizzate ad accertare il reale valore dei cespiti né aveva considerato la specifica quota acquisita in proprietà dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il contribuente rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo, con cui l’ufficio lamentava il vizio di motivazione apparente. Il motivo è rigettato. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La sentenza impugnata, nel ritenere fondate le contestazioni sulla illegittimità dell’atto per gravi carenze motivazionali, raggiunge il c.d. «minimo costituzionale», essendo chiara la ragione decisoria.

Il primo motivo è privo di fondamento. Le quotazioni OMI esprimono un intervallo di valore tra un minimo e un massimo per unità di superficie, riferito a unità immobiliari ordinarie e tipizzate. Tali quotazioni, pur liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio per la valutazione estimativa. Quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sono idonee solo a condurre indicazioni di valore di «larga massima» e non possono sostituire la stima puntuale.

La Corte ribadisce che le stime OMI, meri valori presuntivi e indiziari, non sono idonee a fondare il differente accertamento del valore effettuato dall’ufficio e devono essere integrate da altri elementi probatori per risultare attendibili. Il valore venale in comune commercio può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e le oscillazioni del mercato immobiliare.

L’ufficio avrebbe dovuto, muovendo eventualmente dal valore catastale del cespite, effettuare una adeguata valutazione tecnica del valore del bene, e non basarsi sui soli valori OMI. Il rifiuto del contribuente di fornire indicazioni sul valore dell’immobile non attribuisce valenza significativa a detti valori. Le conclusioni dei giudici di merito sulla nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione sono dunque corrette. L’ulteriore argomento relativo alla specifica quota acquisita non costituisce autonoma ratio decidendi.

Trattandosi di un vizio genetico che ha inficiato a monte l’atto impositivo rendendolo nullo, il giudice di merito non poteva rideterminare il quantum dovuto: il quarto motivo è infondato. Il ricorso è rigettato, nulla disponendosi sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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