Accertamento TARES: per la decadenza rileva la consegna al postale, non la ricezione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10290 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, a nulla rilevando la natura recettizia dell’atto o la qualità del soggetto notificatore. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, assume rilievo la data in cui l’ente ha consegnato il plico all’ufficio postale e non quella, eventualmente successiva, della ricezione da parte del contribuente. Tale principio opera anche per i tributi locali, con riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta, atteso che il termine di cui all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 è previsto a pena di decadenza.
Il Fatto
Il Comune di Napoli notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per omesso versamento del TARES relativo all’anno 2013. L’atto, emesso il 13 dicembre 2018, veniva consegnato al servizio postale entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2018, ma era ricevuto dalla destinataria solo il 30 gennaio 2019.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società, rilevando la tempestiva notifica dell’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che la notifica, perfezionatasi per la destinataria solo a gennaio 2019, fosse avvenuta oltre il termine di decadenza quinquennale. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, censurando il giudice di appello per aver applicato in modo errato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
La Suprema Corte ha precisato che, per gli atti di imposizione tributaria, il principio in questione comporta che, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, rileva la data in cui l’ente impositore ha posto in essere gli elementi necessari per la notifica, ovvero la consegna del plico all’ufficio postale, e non la data di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Tale principio è richiamato, tra le altre, da Sezioni Unite n. 40543 del 2021 e dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni tributarie.
Con specifico riferimento ai tributi locali, la Corte ha ribadito che, in caso di notifica tramite raccomandata postale, la data di spedizione coincide con la consegna del plico all’ufficio postale. L’errore del giudice di appello è stato quello di essersi limitato ad accertare la data di ricezione dell’atto da parte della contribuente, senza verificare la data di consegna al servizio postale, nonostante tale accertamento fosse stato compiuto dal giudice di prime cure.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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