Appello tributario: specificità dei motivi e sindacato pieno nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 12499 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Deve quindi consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. L’indicazione dei motivi specifici non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza. Nel processo tributario vige il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto al riesame della causa nel merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento sintetico ai fini Irpef per l’anno di imposta 2008, recuperando maggiore imponibile sulla base del cd. redditometro. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello, ravvisando l’assenza di specifici motivi di impugnazione, non avendo l’appellante dedotto censure specifiche alle argomentazioni del giudice di primo grado.

Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da successiva memoria; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. La questione approda in Cassazione per verificare se la mera reiterazione dei motivi di primo grado o la sinteticità dell’atto di appello possano giustificare la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, contestando che la CTR abbia erroneamente ritenuto inammissibile l’appello. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), ripropone la medesima censura sul piano della violazione di legge sostanziale.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, richiamando il costante orientamento secondo cui la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi deve essere letta in chiave restrittiva. La disposizione dell’art. 53, comma 1, è eccezionale e limita l’accesso alla giustizia: la sua applicazione non può comprimere l’effettività del sindacato sul merito quando l’atto manifesti comunque la volontà di contestare la decisione impugnata.

Ne deriva che l’indicazione dei motivi specifici non esige una rigorosa enunciazione delle ragioni addotte, ma soltanto un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle relative doglianze. Non vi è incertezza tale da comportare l’inammissibilità ove il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso. È sufficiente, in particolare, che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado precedente, insistendo per la legittimità dell’atto impugnato.

La Corte ribadisce così il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, che non si limita al controllo dei vizi specifici della sentenza di primo grado ma è rivolto al riesame della causa nel merito; richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi. Ha quindi errato la CTR nel pretendere necessariamente una parte argomentativa che confutasse le ragioni del primo giudice, ritenendo la mera reiterazione dei motivi inidonea a fondare una valida impugnazione. Nel caso concreto, peraltro, l’atto di appello trascriveva interi passaggi dai quali emergevano censure articolate, incompatibili con la ritenuta mera riproposizione degli argomenti di primo grado.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *