Centrali geotermiche, pozzi e vapordotti rilevano nella rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 21436 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale di una centrale geotermica, ai sensi dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e a incidere sulla determinazione della rendita. Essi, infatti, sono componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, al pari delle altre componenti immobiliari o infisse al suolo che assicurano al cespite autonomia funzionale e reddituale stabile. Il giudice di merito che assimili i pozzi alle miniere incorre in un errore di sussunzione. La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 non ha efficacia retroattiva e non si applica alle fattispecie anteriori al 1° gennaio 2016.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di classamento con cui la rendita catastale di una centrale geotermica era stata incrementata da 38.080,00 a 261.860,00 euro, a seguito di procedura DOCFA del 21 dicembre 2011, dunque prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, escludendo dal computo i pozzi e il resede. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, ha riformato la decisione nel senso che i pozzi geotermici non hanno rilevanza catastale, per la loro equiparabilità alle miniere, mentre vapordotti, alternatori e trasformatori devono essere stimati per la determinazione della rendita. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e le società proprietarie e beneficiarie della scissione hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 4 del r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 2 del d.m. n. 28/1998, che considera unità immobiliare la porzione di fabbricato con potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, comprese le costruzioni ancorate o fisse al suolo e i manufatti stabili nel tempo.

Trattandosi di una centrale elettrica, il collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità in materia di rendita catastale delle centrali elettriche, che valorizza la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica. In questa prospettiva rientrano nel calcolo anche gli impianti e i macchinari in sé amovibili, ma strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne la destinazione produttiva.

Assume rilievo, sia pure non applicabile ratione temporis, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, che ha richiamato le istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012. Da esse emergono i criteri della essenzialità alla destinazione produttiva, della fissità entro il perimetro immobiliare e della stabilità nel tempo, con espressa inclusione dei carri ponte e degli impianti stabilmente connessi al suolo o alle componenti strutturali.

Su queste basi la Corte afferma che i pozzi di estrazione e reiniezione non sono funzionali allo sfruttamento di una miniera, ma alla produzione di energia elettrica, di cui costituiscono componente imprescindibile. Il giudice di appello, nel ricondurli a elementi collegati a una miniera, ha commesso un errore di sussunzione. Allo stesso modo vapordotti, alternatori e trasformatori sono parti indispensabili al funzionamento della centrale. Il ricorso principale è dunque accolto e il ricorso incidentale rigettato, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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