Redditometro 2008: nessun contraddittorio preventivo e motivazione nulla (Cass. civ. Sez. V n. 22285 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del c.d. nuovo redditometro e l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dal nuovo testo dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 non si applicano retroattivamente agli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2008. L’art. 22 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, contiene infatti una esplicita previsione di diritto transitorio che limita le modifiche ai redditi i cui termini di dichiarazione non erano ancora scaduti all’entrata in vigore del decreto. La presunzione legale relativa del redditometro impone al contribuente una prova contraria documentale che non si esaurisce nella mera disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede la dimostrazione di circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese contestate. È affetta da nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza di merito che, dopo aver riepilogato la vicenda, si limiti a determinare il reddito senza confrontarsi con i principi in tema di redditometro né con le prove prodotte dalle parti.

Il Fatto

La contribuente riceveva un avviso di accertamento ai fini IRPEF, relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La rettifica derivava dal riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva.

Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva ricorso alla C.t.p. di Pavia, che lo accoglieva. L’Amministrazione appellava e la C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 4201/35/2015, accoglieva il gravame, rideterminando il reddito imponibile in misura inferiore rispetto all’originario accertamento. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, con cui la ricorrente censurava il mancato espletamento del contraddittorio preventivo prescritto dalla nuova disciplina del redditometro, ritenuta applicabile retroattivamente stante la sua natura procedimentale. I motivi sono infondati.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 7269/2022) secondo cui all’anno d’imposta 2008 si applica, ratione temporis, l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 D.L. n. 78/2010. La novella si applica solo dall’anno d’imposta 2009, poiché la norma di diritto transitorio la riferisce agli accertamenti per i redditi i cui termini di dichiarazione non erano ancora scaduti. L’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 conferma tale limite temporale.

La Corte esclude che vengano in rilievo i principi sulla retroattività: l’applicabilità degli indici ai periodi d’imposta precedenti si fonda sulla natura procedimentale delle norme, non sulla retroattività; il favor rei opera solo per le norme sanzionatorie; l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale e, di fronte all’esplicita previsione transitoria, recede anche il principio tempus regit actum.

Il quinto e il sesto motivo, riguardanti la nullità della sentenza per omessa motivazione, sono invece fondati. La Corte ricorda che la nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. si configura quando la motivazione manchi del tutto o le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo un riepilogo della vicenda, si limitava ad affermare che, non essendo significativamente attenuata la capacità contributiva del 2008 rispetto al 2007, poteva determinarsi il reddito in misura minore, senza dare contezza dell’applicazione dei principi in tema di redditometro né del confronto con le prove prodotte. La Corte ricorda che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa e che il contribuente è onerato di una prova documentale ulteriore rispetto alla mera disponibilità di redditi esenti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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