Compenso dirigenti avvocati sanità illegittimo per cause con spese compensate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21520 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. È pertanto nullo, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., l’atto con cui la pubblica amministrazione attribuisca a un dipendente un trattamento economico non conforme alla legge o al contratto collettivo, con conseguente obbligo di recupero di quanto indebitamente corrisposto. La regola vale anche per i dirigenti avvocati degli enti del comparto sanità, il cui rapporto con l’ente di appartenenza resta inderogabilmente disciplinato dalla normativa sul pubblico impiego e dalla relativa contrattazione collettiva. Le disposizioni speciali dell’ordinamento forense non trovano applicazione in tale rapporto, né i contratti individuali possono derogare in melius ai contratti collettivi.
Il Fatto
Alcuni dirigenti avvocati di un’azienda ospedaliera avevano agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il pagamento dei compensi professionali riferiti a controversie concluse con esito favorevole all’ente e con spese compensate. La pretesa si fondava su un regolamento aziendale e su contratti individuali stipulati in esecuzione di una precedente transazione, che riconoscevano loro gli onorari nella misura minima prevista dal regolamento del consiglio dell’ordine degli avvocati.
L’azienda aveva corrisposto tali importi fino a ottobre 2012, poi aveva sospeso i pagamenti. Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati; la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione centrale: stabilire se i contratti individuali e il regolamento aziendale potessero riconoscere ai dirigenti avvocati un trattamento economico più favorevole di quello previsto dalla contrattazione collettiva di comparto. Il CCNL applicabile prevedeva infatti che ai dirigenti avvocati spettassero i compensi professionali recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, e non anche nelle ipotesi di compensazione delle spese.
Il primo motivo, incentrato sulla deroga in melius operata dai contratti individuali, è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 impedisce trattamenti individuali difformi dal contratto collettivo, e l’atto difforme è nullo con obbligo di recupero. L’orientamento è definito consolidato proprio con riferimento al compenso dei dipendenti-avvocati degli enti sanitari, con una lunga serie di precedenti di legittimità.
Gli ulteriori motivi ruotano attorno alla stessa ratio decidendi: la non corrispondenza tra il trattamento economico reclamato e la contrattazione collettiva nazionale. Per questa ragione sono dichiarati inammissibili il secondo motivo, che lamentava l’esame di una causa petendi diversa da quella dedotta, e il quarto, relativo alla disapplicazione del regolamento aziendale. Il terzo motivo, che censurava la declaratoria di nullità del regolamento, è rigettato per le stesse ragioni del primo.
Il quinto motivo, concernente l’applicabilità della disciplina speciale dell’ordinamento forense, è infondato: i ricorrenti, pur avvocati, sono pubblici impiegati e il loro rapporto con l’ente è regolato dalla normativa sul pubblico impiego e dai contratti collettivi. Il sesto motivo, sulla tempestività dell’eccezione di nullità, è a sua volta inammissibile, poiché la nullità per contrasto con la contrattazione collettiva può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento applicato; la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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