Responsabilità del custode e sindacato di legittimità sull’apprezzamento delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 21371 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento lesivo e il danno, mentre resta a carico del custode la prova del caso fortuito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale della motivazione. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si risolva in un’inammissibile istanza di rivalutazione del merito ovvero in una denuncia di travisamento della prova non riconducibile ai vizi denunciati.

Il Fatto

Un motociclista convenne in giudizio il Comune per il risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta dalla moto, causata secondo l’attore dalla presenza di un dosso rallentatore su una strada comunale, non segnalato, privo di manutenzione e più alto del dovuto. Il Tribunale accolse la domanda ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., riconoscendo l’integrale responsabilità dell’ente.
La pronuncia fu riformata in appello, ma la Cassazione annullò con rinvio per difetto di motivazione sull’onere probatorio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello rigettò la domanda, escludendo il nesso causale tra le condizioni del dosso e la caduta. Avverso tale sentenza il danneggiato propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2967 cod. civ., degli artt. 143 cod. strada e 179, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto regolare il dosso e omesso l’esame di elementi probatori decisivi.

Per il Collegio la censura non indica quali argomenti della sentenza impugnata abbiano fatto erronea applicazione delle norme asseritamente violate, ma richiama eterogenee disposizioni per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Il motivo non denuncia una violazione di legge, ma mira a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorrente non può contrapporre all’apprezzamento dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili e in sé coerente, una diversa valutazione, essendo il merito sottratto al sindacato di legittimità.

Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che esso richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta esistente, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione. Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, nel caso di specie è del tutto inconfigurabile un travisamento della prova riconducibile all’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo, di analogo tenore, sosteneva l’erronea esclusione del nesso causale e l’inversione dell’onere probatorio. La Corte osserva che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi: il giudice di secondo grado non ha invertito l’onere probatorio, ma ha correttamente stabilito che spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la res custodita e l’evento, prova ritenuta mancante. La caduta, secondo l’apprezzamento in fatto non sindacabile, è stata ricondotta alla condotta imprudente del conducente.

Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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