Nullità dell’appalto per assenza di intesa Stato-Regione e nullaosta paesaggistico (Cass. civ. Sez. I n. 21522 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è vincolato al principio enunciato dalla Corte di cassazione e ai presupposti di fatto e di diritto della decisione, comprese le questioni che, pur non esaminate, costituiscono il presupposto della pronuncia e formano giudicato interno. Il contratto di appalto di opera pubblica approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno, parificata ai sensi dell’art. 138 d.P.R. n. 218/1978 alle opere statali, è nullo per contrasto con norme imperative qualora manchi il provvedimento preventivo di compatibilità urbanistica adottato d’intesa tra Stato e Regione, ai sensi dell’art. 81 d.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 56 d.P.R. n. 348/1979, e il nullaosta paesaggistico ex artt. 7 e 8 legge n. 1497/1939. L’inserimento dell’opera negli strumenti urbanistici non surroga il titolo autorizzatorio, né è ammessa un’autorizzazione paesaggistica implicita.

Il Fatto

Un consorzio industriale aveva affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese la realizzazione di una strada tangenziale. L’appaltatrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento della revisione prezzi. In opposizione, il consorzio eccepì la nullità del contratto per assenza della concessione edilizia e dell’autorizzazione paesaggistica.

Dopo l’accoglimento del ricorso in sede di legittimità con rinvio, la Corte d’appello, espletata una CTU in sede di rinvio, dichiarò la nullità del contratto, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice. L’impresa ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i limiti del giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento e alle relative premesse logico-giuridiche: non può sindacare la correttezza in iure del principio stabilito, né riesaminare questioni che, pur non esaminate, ne costituiscono il presupposto, formando giudicato implicito interno. Nella specie l’annullamento era avvenuto per violazione di legge, con assorbimento del vizio di motivazione, ma con disposizione di ulteriori accertamenti istruttori.

Con riferimento all’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., la Corte reputa la censura ultronea. Sulla questione si è formato giudicato interno, avendo la sentenza di rinvio accolto i motivi del consorzio relativi alla nullità del contratto: era stata riconosciuta la legittimità dell’eccezione, demandando al giudice del rinvio i soli accertamenti istruttori. Le regole sull’onere probatorio, del resto, operano in via residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria, rilevando solo davanti a un fatto rimasto ignoto.

Quanto al profilo urbanistico, la Corte conferma il dictum: l’opera, approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno, era equiparata a opera statale, ma ciò non escludeva la necessità di un provvedimento preventivo di compatibilità adottato d’intesa tra Stato e Regione. La procedura non può essere sostituita dalla mera conformità dell’opera alle previsioni del Comune, né dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’espletata CTU ha confermato l’assenza di tale atto, anche in relazione alle varianti succedutesi.

Sul versante paesaggistico, la Corte ribadisce che la zona era sottoposta a vincolo ministeriale sin dal 1965. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto, essenziale che preesista al titolo. L’inserimento nei piani regolatori non rileva ai fini della conformità, né può ammettersi un’autorizzazione implicita derivante dalla partecipazione della Regione agli atti di programmazione territoriale. L’intervento regionale nella sequenza approvativa non integra il titolo richiesto.

La Corte rileva inoltre il difetto di autosufficienza dei motivi che richiamano documenti non trascritti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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