Pluralità di rationes decidendi e onere di impugnazione delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 21611 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. L’autonoma motivazione non impugnata diviene definitiva e non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il principio opera anche in materia di spese processuali, quando la statuizione di compensazione sia fondata su più argomenti concorrenti e la doglianza investa uno solo di essi.
Il Fatto
La ricorrente aveva domandato in giudizio l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su beni immobili e la condanna dell’agente della riscossione al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento, aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto impugnato, rigettato le istanze risarcitorie e dichiarato irripetibili le spese di lite.
La Corte d’appello aveva respinto il gravame dell’originaria attrice, che investiva la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. e la statuizione sulle spese del primo grado. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., di natura meramente accessoria, giustificasse la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure.
La Suprema Corte rileva anzitutto che, per rigettare il gravame sul punto, la Corte d’appello ha reputato giustificata la compensazione delle spese di prime cure richiamando il non integrale accoglimento delle pretese attoree e le considerazioni del giudice di primo grado. Si tratta di una relatio adesiva alla motivazione della prima decisione, che aveva valorizzato la contumacia della convenuta, la natura cautelare dell’ordinanza che aveva confermato la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale, il brevissimo lasso temporale tra tale ordinanza e la redazione della comunicazione, nonché l’omessa allegazione di una previa richiesta amministrativa di revoca rimasta priva di riscontro.
Il Collegio qualifica tale impianto come una pluralità di rationes decidendi, cioè di argomenti distinti, ciascuno apprezzato come valido e sufficiente a fondare la statuizione. Ove se ne espunga uno in via di astratta ipotesi, l’impianto motivazionale non risulta minato nella sua concludenza.
Su questa base la doglianza della ricorrente è giudicata inammissibile. Essa si incentra unicamente sull’inidoneità della reiezione della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. a integrare una soccombenza, pur parziale o reciproca, apprezzabile in punto di spese, senza rivolgere alcuna censura alle altre giustificazioni poste a base della compensazione. La Corte precisa di non poter sindacare, in difetto di specifica e puntuale censura, la conformità a diritto di tali ulteriori argomenti.
Il principio di diritto è enunciato in termini generali: quando la sentenza è sorretta da più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, divenute definitive. Il Collegio richiama un orientamento consolidato, indicando tra le pronunce Cass. n. 3224 del 2024, Cass. n. 17182 del 2020, Cass. n. 10815 del 2019, Cass. n. 18641 del 2017 e Cass. n. 15350 del 2017.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna della ricorrente alla refusione in favore della controricorrente, liquidate nella misura di euro 2.500 per compensi, oltre accessori. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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