Cartella di pagamento e interessi: motivazione per relationem all’atto prodromico (Cass. civ. Sez. V n. 21616 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che segua l’adozione di un atto impositivo già definitivo è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto prodromico e la quantificazione dell’importo degli ulteriori accessori. In tale evenienza la motivazione non impone alcun onere aggiuntivo all’ente emittente, poiché decorrenza e modalità di calcolo degli interessi trovano la loro fonte nell’atto genetico. L’obbligo motivazionale si esaurisce nell’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. Solo se la cartella costituisce il primo atto della pretesa per interessi essa deve indicare la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi applicati. L’eventuale incoerenza della quantificazione attiene al merito della domanda di interessi, non alla legittimità della motivazione, ed è onere del contribuente contestarla.

Il Fatto

L’Agente della Riscossione notificava a una società in amministrazione straordinaria una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ai sensi degli artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1972, di un importo dovuto in forza di un precedente avviso di accertamento, a seguito di sentenza della CTR Roma.

La contribuente impugnava la cartella eccependo l’illegittimità per inintelligibilità dei calcoli relativi agli interessi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la CTR del Lazio accoglieva l’appello “in parte qua”, annullando la cartella limitatamente all’importo indicato quali interessi, sul rilievo della mancata indicazione del metodo di calcolo e del periodo di riferimento. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che l’obbligo di specificare le modalità di calcolo degli interessi sia circoscritto all’ipotesi in cui la cartella sia emessa a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero non sia preceduta da avviso di accertamento.

La Corte richiama Sezioni Unite n. 22281 del 14.07.2022, secondo cui la cartella che segue un atto fiscale già determinativo del quantum del debito e degli interessi è congruamente motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori. Se invece la cartella è il primo atto della pretesa per interessi, essa deve indicare anche la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi periodicamente applicati.

La motivazione delle Sezioni Unite viene riportata nel passaggio in cui si osserva che, quando la cartella segue un atto prodromico nel quale gli interessi siano già stati computati, essa svolge la funzione di avviare la riscossione coattiva e l’accertamento formatosi sull’obbligazione troverà corrispondenza nel ruolo riprodotto. L’obbligo motivazionale resta pertanto circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito di interessi.

Ne consegue che, in assenza di una diversa tipologia di interessi rispetto a quelli già indicati nell’atto prodromico, la cartella deve limitarsi ad attualizzare il debito già individuato. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione operata in cartella ove incoerente rispetto all’originaria pretesa, spettando al giudice tributario acclarare il reale contenuto dell’obbligazione: questione che non attiene alla legittimità della motivazione, ma al merito della domanda di interessi.

Nel caso di specie la CTR ha totalmente disatteso tale principio di diritto. Non risultando che la contribuente abbia contestato la quantificazione degli interessi, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente a rifondere quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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