Previdenza lavoratori dello spettacolo, giudizio di prevalenza solo dal 1997 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19765 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il rapporto assicurativo di un lavoratore dello spettacolo sia iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/1997 ed è proseguito sotto la sua vigenza fino al pensionamento, il periodo antecedente non va ricondotto ad alcuno dei gruppi dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 182/1997 ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art. 2, co. 4. Il giudizio di prevalenza opera solo a far data dall’entrata in vigore del decreto e del relativo decreto ministeriale. Occorre quindi verificare se sia maggiore l’anzianità maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.1997 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Solo sulla base del gruppo prevalente si determina la retribuzione giornaliera pensionabile, mediante la media delle migliori 1900 retribuzioni o delle ultime 2600.
Il Fatto
Un pensionato del settore dello spettacolo chiedeva il ricalcolo in aumento della quota B del trattamento pensionistico in godimento, introdotta dall’art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992 e riferita all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia.
Il giudice territoriale, sul presupposto che il settore di attività fosse stato ricondotto nel gruppo B per effetto del d.m. 10.11.1997, aveva ascritto a quel gruppo l’intera carriera svolta fino al marzo 2005, quando il d.m. 15.3.2005 aveva disposto il passaggio al gruppo A. Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo di avere acquisito la maggiore anzianità contributiva come lavoratore del gruppo A.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 182/1997, che differenzia il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile per le anzianità successive al 31 dicembre 1992. Per i lavoratori del gruppo di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), la retribuzione si calcola sulla media delle migliori 1900 retribuzioni. Per quelli delle lett. b) e c), sulla media delle ultime 2600 retribuzioni giornaliere.
Il punto decisivo è l’individuazione del gruppo di appartenenza al momento del pensionamento, avvenuto nell’ottobre 2007. Il ricorrente ha fatto parte del gruppo B dal 1997 al 2005 e del gruppo A dal 2005 al 2007. Poiché vi è stato un passaggio tra gruppi, occorre stabilire se l’unificazione di regime debba avvenire entro il gruppo A o entro il gruppo B.
Il criterio normativo è quello della maggiore anzianità contributiva, fissato dall’art. 2, co. 4, d.lgs. n. 182/1997. Esso si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati al numero di contributi previsti tempo per tempo per integrare un’annualità. La norma si applica sia al passaggio tra categorie all’interno dello stesso gruppo, sia al passaggio da un gruppo all’altro.
La Corte esclude che la retrodatazione del gruppo B a periodi antecedenti al 1997 trovi supporto normativo. Una tale soluzione imporrebbe di applicare integralmente la disciplina del gruppo B anche al passato, parametrando l’annualità contributiva su 260 giornate in luogo delle 120 previste dal d.lgs. n. 503/1992. L’art. 2, co. 1, introducendo i gruppi, non ne ha previsto l’operatività retroattiva. L’art. 3, co. 1, facendo salva la normativa sul sistema retributivo, conferma che questo resta disciplinato, fino al 1997, dalla normativa previgente, quando esistevano solo le categorie e l’annualità era di 120 giornate.
Ne deriva che il giudizio di prevalenza opera solo dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/1997. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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